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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04516/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa della persona interessata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. Il ricorso, tuttavia, è stato esaminato solo sotto il profilo dell'ammissibilità: la Corte ha rilevato che l'impugnazione era stata depositata il 21 ottobre 2024, mentre l'ordinanza era stata notificata il 12 settembre 2024 tramite PEC; da ciò ha desunto il superamento del termine di cui all'art. 585 c.p.p. e quindi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la decisione è stata adottata de plano. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    norma richiamata come base della domanda di indennizzo per ingiusta detenzione impugnata dal ricorrente

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è tardiva

  • art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), c.p.p.

    disciplinano il termine per proporre ricorso per cassazione, ritenuto nel caso concreto superato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la decisione de plano sulla inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile e può essere dichiarato tale ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente per tardività, la Corte può decidere de plano secondo l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Ai fini della condanna alla Cassa delle ammende, rileva la verifica della colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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