Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto ai ricorsi n. 2794 del 2025 e n. 3109 del 2025 della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 2429/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2429/2024, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per la campagna 2014/2015

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttrice agricola)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due appelli riuniti proposti contro la sentenza con cui il TAR Veneto aveva annullato una cartella di pagamento emessa per il recupero del prelievo supplementare sul latte relativo alla campagna 2014/2015. AVEPA ha dedotto, in sintesi, l'inammissibilità del ricorso originario, l'autonomia della lista di prelievo AGEA rispetto alle successive intimazioni di pagamento e alla cartella, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione del giudicato formatosi sulle intimazioni di pagamento, ritenute definitive in quanto non annullate nel merito. Ha inoltre riproposto le questioni relative all'errata indicazione dell'anno di riferimento e all'incompetenza di AVEPA all'emissione del ruolo. AGEA e ADER hanno contestato che il TAR avesse attribuito effetti costitutivi a una sentenza non ancora passata in giudicato, deducendo la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. per la mancata sospensione del giudizio, un vizio di motivazione e la violazione del giudicato. Nel corso del giudizio AGEA e ADER hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di procedere al discarico delle cartelle e al ricalcolo del prelievo in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2151/2024, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9131/2025. Gli appellati hanno chiesto il rigetto degli appelli, opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e riproponendo, in via subordinata, i motivi assorbiti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell'art. 96 c.p.a. e li ha respinti. Quanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da AGEA e ADER, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di discarico delle cartelle e di ricalcolo del prelievo manifestava acquiescenza alle statuizioni di primo grado e rinuncia a coltivare le censure fondate sulla mancata definitività della sentenza del TAR Lazio. La domanda non ha tuttavia condotto a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché gli appelli sono stati comunque esaminati e ritenuti infondati nel merito. Il Collegio ha confermato la correttezza della sentenza impugnata, ritenendo che la lista di prelievo relativa alla campagna 2014/2015 costituisse l'atto presupposto determinativo del debito, mentre la cartella avesse natura meramente esecutiva. L'annullamento dell'atto presupposto, dapprima disposto dal TAR Lazio e successivamente confermato dal Consiglio di Stato, ha privato di fondamento la pretesa azionata mediante la cartella. Il venir meno di uno dei crediti posti a base dell'atto di riscossione determina l'annullamento dell'atto stesso. È stata quindi disattesa la tesi di AVEPA secondo cui il titolo della riscossione sarebbe costituito esclusivamente dalla seconda intimazione di pagamento, rimasta formalmente non annullata: l'illegittimità dell'atto presupposto incide necessariamente sull'atto esecutivo consequenziale. Le ulteriori questioni sono state ritenute assorbite perché non idonee a condurre a una diversa decisione. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non accolta come esito formale della controversia.

  • art. 79 c.p.a.

    È stato invocato dagli appellanti insieme all'art. 295 c.p.c. per sostenere l'obbligo di sospensione del processo in attesa della definitività delle pronunce sugli atti presupposti; la censura è stata ritenuta superata e comunque infondata.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato invocato per la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione del contenzioso relativo agli atti presupposti, senza esito favorevole per gli appellanti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio lo richiama per affermare che l'esame dei profili assorbenti soddisfa il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e consente di non esaminare le ulteriori censure non decisive.

  • art. 2909 c.c.

    È stato invocato dagli appellanti in relazione alla definitività delle intimazioni di pagamento, ma non impedisce l'incidenza dell'annullamento dell'atto presupposto sulla successiva cartella di riscossione.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento ha natura meramente esecutiva e si fonda su un atto amministrativo presupposto che determina l'esistenza o l'ammontare del debito, l'annullamento dell'atto presupposto priva di fondamento la cartella e ne comporta l'annullamento, anche se l'atto esecutivo si riferisce formalmente a un'intimazione di pagamento successiva.
  • Il venir meno di uno dei crediti posti a fondamento di un atto di riscossione determina l'illegittimità dell'atto di riscossione nella misura in cui esso dipende da quel credito.
  • L'annullamento dell'atto presupposto può incidere sugli atti consequenziali anche quando questi non siano stati annullati autonomamente e anche quando siano stati oggetto di una precedente pronuncia meramente processuale, priva di accertamento sostanziale sulla fondatezza della pretesa.
  • La sopravvenuta conferma in appello della sentenza che ha annullato l'atto presupposto rende prive di rilievo le censure fondate sul carattere non definitivo della pronuncia presupposta e consolida il venir meno del titolo della riscossione.
  • Quando una parte dichiara di procedere al discarico degli atti impugnati e al ricalcolo della pretesa in esecuzione della decisione giudiziale presupposta, tale condotta può integrare acquiescenza alle statuizioni di primo grado e rinuncia alle censure incompatibili con essa; ciò non impedisce comunque al giudice d'appello di respingere l'impugnazione nel merito qualora sussista ancora interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.