Ordinanza n. 736/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta, a seguito della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, in data 21.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Caserta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, emesso il 21 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio adottato a seguito della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. La controversia riguarda, in particolare, la valutazione del periodo complessivo di attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze di due diversi datori di lavoro. L'Amministrazione aveva ritenuto non adeguata la durata dell'attività lavorativa ai fini della conversione; il ricorrente ha contestato tale valutazione, deducendo che, già al momento della presentazione dell'istanza, quando il permesso stagionale era ancora efficace, aveva lavorato per un periodo superiore al minimo legale di tre mesi.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela interinale. In particolare, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta è sembrata emergere, contrariamente alla valutazione dell'Amministrazione, l'adeguatezza del periodo complessivo di lavoro svolto alle dipendenze di due diversi datori. Il giudice ha attribuito rilievo anche al fatto che, già alla data di presentazione della domanda di conversione, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un periodo eccedente il minimo legalmente prescritto di tre mesi. La domanda cautelare è stata pertanto accolta e l'efficacia del diniego è stata sospesa. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti, all'esito della sommaria delibazione, i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Il periodo minimo di attività lavorativa di tre mesi è stato assunto dal giudice, nella fase cautelare, quale parametro rilevante per valutare la domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione cautelare del diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, può assumere rilievo il periodo complessivo di attività lavorativa svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, purché adeguatamente documentato.
- Nella valutazione della domanda di conversione, è rilevante la circostanza che, già al momento della presentazione dell'istanza e durante la validità del permesso stagionale originario, lo straniero abbia svolto attività lavorativa per un periodo superiore al minimo legale di tre mesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 123/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →