Sentenza del 16/12/2015 n. 10211 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - ESTEROVESTIZIONE - Raddoppio dei termini di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento previsto in presenza di una possibile violazione penalmente rilevante. Il ricorrente ha contestato l'utilizzo del raddoppio dei termini, sostenendo che l'Amministrazione lo avesse applicato quando il termine ordinario era già scaduto, così da prolungare artificiosamente il proprio potere accertativo. La questione è stata valutata alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale, secondo cui occorre verificare in concreto che la denuncia del reato non sia stata utilizzata strumentalmente per riaprire termini ormai scaduti.
La decisione
Il principio affermato è che la mera presenza astratta di un reato non è sufficiente a legittimare automaticamente il raddoppio dei termini. Deve essere verificato se la denuncia o la contestazione penale fosse effettivamente giustificata e tempestiva oppure se sia stata predisposta soltanto per ottenere il differimento della scadenza dell'accertamento. In caso di uso strumentale del reato, il raddoppio non può essere riconosciuto e l'accertamento deve essere considerato tardivo. Dal testo fornito non emergono elementi sufficienti per individuare con certezza l'esito concreto del giudizio né il dispositivo finale.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini non opera in modo automatico e non può essere utilizzato per sanare un accertamento ormai tardivo. Occorre verificare la concreta sussistenza del reato e l'assenza di un uso strumentale della denuncia.
Indicazioni interpretative della Corte costituzionale sul raddoppio dei termini
La disciplina deve essere interpretata in modo da impedire che l'Amministrazione possa far decorrere artificialmente un nuovo termine attraverso una denuncia penale tardiva o pretestuosa.
Massime di principio
- La contestazione di un reato fiscale non comporta automaticamente il raddoppio dei termini di accertamento.
- Il giudice deve verificare la concretezza e la non strumentalità della notizia di reato, anche quando l'accertamento riguarda l'esterovestizione societaria.
- Se il termine ordinario era già scaduto e la denuncia penale è stata utilizzata solo per prolungarlo, l'accertamento può essere dichiarato tardivo.
- La verifica deve concentrarsi sulla tempestività e plausibilità della denuncia rispetto agli elementi disponibili all'Amministrazione al momento dell'accertamento.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra una reale esigenza di accertamento con rilevanza penale e una denuncia meramente funzionale a conservare il potere impositivo.
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