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Sentenza

Sentenza n. 10403/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 603/2025 pubbl. il 30/04/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 603/2025, relativa al diritto alla Carta docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 603/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a usufruire della Carta docente per l'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e sussisteva la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento né fornito chiarimenti, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza ha riconosciuto il diritto all'esecuzione del contenuto della sentenza, precisando che i presupposti della pretesa già accertati nel giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro; il relativo presupposto non è più sindacabile nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    È richiamato nel titolo giudiziale come criterio per il riconoscimento di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione della Carta docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, i presupposti della pretesa già accertati dal giudicato non possono essere rimessi in discussione dal giudice dell’esecuzione.
  • A fronte della deduzione dell’inadempimento, l’amministrazione deve fornire chiarimenti o dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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