Cassazione Penale, Sentenza n. 14210/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per concorso nel reato di abusi sessuali sui figli (per non aver impedito che il convivente commettesse abusi). I motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata applicazione dell'art. 40 c.p. e travisamento della prova, con specifico rilievo sulla temporalità degli abusi (sostenendo che le condotte omesse sarebbero state collocate temporalmente dopo gli eventi accertati e che parte delle accuse sarebbero estinte per prescrizione); (2) violazione degli artt. 42 e 43 c.p. in relazione all'art. 609-bis c.p., deducendo che non sarebbe stata dimostrata la conoscenza da parte della madre degli abusi commessi sui figli minori della seconda relazione, e quindi mancava il requisito soggettivo (dolo) per configurare il concorso per omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi: sul primo motivo ha ricordato la legittimità della motivazione 'per relationem' fra sentenza di appello e sentenza di primo grado e ha escluso che gli errori prospettati incidessero sul complesso probatorio; ha inoltre dichiarato inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di nuovi documenti non giustificati. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che sussisteva consapevolezza da parte della madre degli abusi commessi dal convivente verso i figli della prima relazione e che, nonostante ciò, la madre non aveva adottato efficaci iniziative di protezione anche verso i figli della seconda relazione; ne ha dedotto la sussistenza del dolo eventuale e della possibilità oggettiva di impedire gli abusi, integrando il concorso per omissione ai sensi dell'art. 40 c.p. comma 2. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per censurare la violazione di legge; la Corte valuta che i motivi attengono alla prova e alla motivazione e li dichiara infondati o inammissibili nei limiti consentiti dal controllo di legittimità
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento al vizio di motivazione; la Corte verifica la congruità e logicità della motivazione di merito
art. 40 cod. pen.
Applicato nella sua clausola di equivalenza (comma 2) per ritenere l'omissione della madre come concorso nell'evento illecito consumato da altro soggetto, quando sussistono obbligo di impedire e nesso di causalità
art. 609-bis cod. pen.
Norma sostanziale riguardante gli abusi sessuali su minori; rilevante perché i reati materiali sono stati ascritti al convivente e la madre è stata ritenuta concorrente per omissione
art. 42 cod. pen.
Richiamato per il regime soggettivo della responsabilità (dolo/colpa) e per l'analisi del dolo eventuale in capo alla garante
art. 43 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 42 per definire la posizione soggettiva dell'agente rispetto all'evento
art. 147 cod. civ.
Richiamato per affermare l'obbligo fondamentale del genitore- garante di tutelare l'integrità morale e la libertà sessuale dei figli, che impone di impedire eventi lesivi quando possibile
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'addebitamento delle spese processuali alla ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
art. 533 cod. proc. pen. (previgente)
Citato in relazione alla regola ormai abrogata che consentiva la produzione documentale in cassazione; la Corte ricorda che oggi, salvo rarissime eccezioni, non è consentita produzione di nuovi documenti in sede di legittimità
Massime di principio
- Il genitore è 'garante' dell'integrità morale e sessuale dei figli: la sua omissione di impedire abusi commessi da terzi può integrare concorso per omissione ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, se sussistono nesso di causalità, possibilità di impedimento e consapevolezza o conoscibilità dell'evento
- Per integrare il requisito soggettivo in delitti dolosi omissivi è necessario il dolo (anche eventuale): è sufficiente il dolo eventuale quando il garante percepisce segnali perspicui e peculiari che rendono prevedibile l'evento e accetta il rischio
- La valutazione della conoscenza/consapevolezza si basa sulle risultanze probatorie di merito (confidenze delle vittime, percezione diretta, comportamenti) e spetta principalmente al giudice di merito; la Cassazione verifica la congruità della motivazione, non rivede le prove nel merito
- La motivazione per relationem (integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello) è legittima: se le decisioni sono conformi la Corte d'appello può richiamare la motivazione del primo grado purché risponda alle doglianze specifiche dell'appellante
- In Cassazione non è ammessa, di regola, la produzione di nuovi documenti a fini di prova, salvo che non siano stati ingiustificabilmente indisponibili nei precedenti gradi o siano idonei a far emergere cause estintive o più favorevoli
- La prescrizione per reati commessi su minori può avere termini più lunghi (diversità di termini ordinari e massimi a seconda dell'età vittimale): la collocazione temporale degli atti e la relativa prescrizione devono essere valutate con riferimento all'età delle vittime e alle sentenze irrevocabili intervenute
- Per contestare la motivazione della sentenza in Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura della prova: occorre dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà dell'impianto motivazionale, di immediata evidenza
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