Cassazione Penale, Sentenza n. 11617/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia con tre censure principali: (1) comune ad entrambi, violazione dell'art. 62, n. 6 c.p. e vizio di motivazione per la denegata concessione dell'attenuante per il risarcimento del danno, sostenendo che l'eliminazione delle opere abusive prima dell'apertura del dibattimento fosse frutto di iniziativa spontanea nonostante l'esistenza di un'ordinanza di demolizione; (2) a carico di Mignano, violazione dell'art. 56‑quater legge n. 681/1989 e vizio di motivazione nella determinazione della pena pecuniaria sostitutiva: la conversione è stata quantificata in euro 75 al giorno, ritenuta eccessiva e decisa senza considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato; (3) a carico di Baliko, violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., per avere la Corte di appello disposto la rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva senza tener conto che al primo grado le era stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio non revocabile in assenza di specifica pronuncia o impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti come manifestamente infondati. In sintesi: (1) ha confermato la motivazione della Corte territoriale sulla denegata attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., richiamando il consolidato orientamento secondo cui la riparazione del danno non si applica ai reati edilizi quando l'abbattimento volontario avviene dopo l'emanazione dell'ordinanza sindacale di demolizione; (2) ha ritenuto legittima e corretta la determinazione della pena pecuniaria in euro 75 giornalieri, valutandola adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e rilevando l'assenza di elementi specifici forniti dal ricorrente per giustificare una rideterminazione; (3) ha escluso che la Corte di appello abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Baliko e quindi ha dichiarato infondata la censura relativo all'art. 597 c.p.p.. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ciascuno condannato, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 6 c.p.
La circostanza attenuante della riparazione del danno non è applicabile ai reati edilizi quando l'abbattimento dell'opera abusiva avviene dopo l'emanazione dell'ordinanza amministrativa che impone la demolizione; in tale ipotesi l'atto non è considerato volontaria riparazione idonea alla diminuente.
art. 56‑quater legge n. 681/1989
Norma che consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria di genere corrispondente; il giudice del merito è tenuto a determinare l'importo giornaliero tenendo conto delle circostanze del caso concreto e delle condizioni dell'imputato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguati €75/giorno e ha rilevato l'assenza di elementi specifici forniti dalla difesa per una diversa quantificazione.
art. 597, comma 3, c.p.p.
La norma processuale relativa agli effetti della sentenza di primo grado (in particolare in tema di sospensione condizionale della pena); la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia revocato la sospensione condizionale concessa in primo grado e che la rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva non equivalga a una revoca automatica.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'obbligo di rifondere le spese del procedimento per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione); sono state esaminate e rigettate dalla Corte in quanto manifestamente infondate o generiche.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011 e Sez. 3, n. 40439 del 28/09/2006)
Richiamati come orientamenti consolidati secondo cui la riparazione del danno non vale come attenuante se l'abbattimento dell'opera abusiva avviene dopo l'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- La 'riparazione del danno' come attenuante nei reati edilizi è in genere esclusa quando la demolizione o l'eliminazione delle opere abusive avviene dopo l'emanazione di un'ordinanza amministrativa di demolizione: in tali casi l'atto non è considerato spontaneo e volontario.
- Nelle impugnazioni sulla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva è fondamentale che la difesa produca elementi concreti sulle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato: censure generiche sono destinate a fallire.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria secondo l'art. 56‑quater legge n. 681/1989 lascia al giudice del merito un apprezzamento sul quantum giornaliero, che deve risultare congruo rispetto al valore medio e alle condizioni del condannato; il controllo di legittimità verifica la ragionevolezza di tale apprezzamento.
- La semplice rateizzazione o diversa esecuzione della pena pecuniaria non equivale, di per sé, alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado; per la revoca è necessaria una pronuncia esplicita o un atto che ne determini l'effetto.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e supportati da elementi probatori o argomentazioni precise: ricorsi vaghi o meramente assertivi sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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