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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua richiesta di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) per un residuo pena di 3 anni. Denunciava: 1) nullità del giudizio per avere il Tribunale rifiutato di concedere un termine per preparare la difesa al nuovo difensore nominato pochi giorni prima dell'udienza (il precedente difensore aveva rinunciato il 7/5/2021, la nuova nomina depositata l'11/5/2021 e l'udienza il 13/5/2021); 2) nullità del decreto di irreperibilità per ricerche carenti; 3) difetto di motivazione, perché la decisione si sarebbe fondata unicamente sull'irreperibilità senza considerare documentazione relativa alla richiesta del condannato di essere accolto nella comunità "Cenacolo".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non risultasse agli atti la formale attestazione della rinuncia del precedente difensore in cancelleria (la stampa della ricevuta PEC non equivaleva all'attestazione richiesta) e ha osservato che il nuovo difensore aveva comunque depositato documentazione e svolto conclusioni, per cui non era dimostrata un'effettiva necessità di un termine per prendere visione degli atti. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la decisione con riferimento alle vane ricerche e soprattutto alla dichiarazione dello stesso Sula di essere senza fissa dimora; inoltre la documentazione prodotta non smentiva tale dato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento in prova richiede la continua reperibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto del nuovo difensore a un termine per preparare la difesa; la Corte rileva che tale diritto sussiste solo se sussistono effettive esigenze difensive e se è documentata la valida rinuncia del precedente difensore agli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali).

  • Sez. U, n. 155/2012 (Rossi)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la concessione di un termine per preparare la difesa è dovuta solo in presenza di effettive esigenze difensive del nuovo difensore.

  • Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019 (FALBO)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale richiede la continua reperibilità dell'interessato, sia prima che durante l'esecuzione della misura.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in ordine alla possibile esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non sono stati rilevati elementi per escludere la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di un termine per preparare la difesa da parte di un nuovo difensore nominato a ridosso dell'udienza richiede la dimostrazione di effettive esigenze difensive; non è sufficiente la sola tardiva nomina se il difensore ha già depositato atti utili e non emerge l'impossibilità di conoscere gli atti.
  • La formale attestazione in cancelleria della rinuncia del precedente difensore è rilevante: la stampa della trasmissione PEC o la ricevuta non sostituiscono automaticamente l'attestazione richiesta se non prodotti e verificati in udienza.
  • Per contrastare un accertamento di irreperibilità occorre indicare elementi oggettivi o comunicazioni che smentiscano la dichiarazione del soggetto; l'assenza di tali elementi rende difficile impugnare la valutazione del giudice di merito.
  • L'ammissione alle misure alternative (affidamento in prova) presuppone la continua reperibilità dell'interessato; la dichiarazione di essere senza fissa dimora è un elemento decisivo che può precludere l'accesso alla misura.
  • In appello per cassazione, motivi generici o che non affrontano specificamente gli argomenti posti dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (spese e somma alla Cassa delle ammende).

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