Sentenza n. 13558/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca sulla domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata il 26.04.2024 a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato P-FI/L/Q/2023/104855 rilasciato l'01.02.2024 dallo S.U.I. presso la Prefettura di Firenze alla società F.lli El Behgia srls in favore del lavoratore -OMISSIS- e accertamento dell'obbligo del Consolato Generale d'Italia a Casablanca di provvedere con provvedimento espresso sulla domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata il 26.04.2024, al fine del tempestivo utilizzo del nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato l'01.02.2024 dallo SUI c/o la Prefettura di Firenze in favore di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto nelle more del giudizio, rilasciando il visto d'ingresso. Non residuava pertanto un interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento dell'amministrazione.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata il 26 aprile 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca sulla domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Firenze. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere rilasciato il visto il 15 giugno 2026. Il ricorrente chiedeva l'accertamento del silenzio-inadempimento e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'azione contro il silenzio.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente determina il sopravvenuto difetto di interesse e rende improcedibile l'azione avverso il silenzio-inadempimento, non residuando un'utilità concreta e attuale nella pronuncia giudiziale sull'obbligo di provvedere.
- Quando l'amministrazione provvede nel corso del giudizio sull'istanza rimasta inizialmente inevasa, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione in ragione del comportamento processuale e sostanziale dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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