Cassazione Civile, Ordinanza n. 16063/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per il servizio di spazzamento e pulizia affidato da un Comune a una società poi fallita e posta in liquidazione. La curatela della società ha promosso giudizio arbitrale sulla base della clausola compromissoria del contratto, chiedendo il pagamento delle prestazioni eseguite e non pagate. Il Comune ha impugnato il lodo definitivo deducendone la nullità per violazione del contraddittorio, perché un verbale del collegio arbitrale con assegnazione dei termini per quesiti e richieste istruttorie gli era stato notificato via PEC a un indirizzo tratto dall’IPA e non dal REGINDE, con conseguente invalidità della notificazione. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, ha dichiarato la nullità del lodo per vizio del contraddittorio e, ritenendo di dover procedere alla fase rescissoria, ha condannato il Comune al pagamento di euro 281.306,58 oltre interessi. Il Comune ricorre in cassazione sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto decidere il merito in assenza di una diversa previsione delle parti ai sensi dell’art. 830 c.p.c. La curatela resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo in via pregiudiziale che la notificazione via PEC all’indirizzo risultante dall’IPA fosse valida e che la disciplina successiva non avesse escluso l’IPA quale pubblico elenco utilizzabile; deduce inoltre omesso esame del fatto che il Comune non aveva comunicato un indirizzo PEC al REGINDE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della curatela. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale perché, per il periodo rilevante, la notificazione effettuata all’indirizzo PEC desunto dall’IPA non era valida, non potendo attribuirsi efficacia retroattiva alla disciplina sopravvenuta del 2020; inoltre la nullità non risultava sanata, poiché la costituzione del destinatario non era avvenuta. Ha ritenuto infondato anche il ricorso principale, affermando che la nullità del lodo per violazione del contraddittorio non esaurisce la controversia e impone al giudice dell’impugnazione, salvo diverso accordo delle parti, di svolgere la fase rescissoria e decidere il merito. Il regolamento delle spese è stato compensato per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.
La violazione del principio del contraddittorio integra un motivo di nullità del lodo arbitrale.
art. 830 c.p.c.
Dopo l’accertamento della nullità del lodo, il giudice dell’impugnazione deve procedere al giudizio rescissorio salvo che le parti abbiano diversamente concordato.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012
Nel periodo considerato, l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione non poteva essere validamente desunto dall’IPA ai fini delle notificazioni con effetti legali.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217/2017
La modifica normativa richiamata non ha efficacia retroattiva rispetto alla validità delle notifiche eseguite prima della sua entrata in vigore.
art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020
La disciplina sopravvenuta non è stata considerata interpretazione autentica della normativa precedente e quindi non è applicabile retroattivamente.
art. 160 c.p.c.
La nullità della notificazione telematica è sanabile solo con la costituzione in giudizio del destinatario.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Il vizio di nullità della notificazione è sanato solo dal raggiungimento dello scopo, qui non verificatosi per mancata costituzione del destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Norma evocata dal ricorrente principale a sostegno della censura sull’operato della Corte d’appello.
art. 24 Cost.
Norma evocata dal ricorrente principale a sostegno della censura sull’operato della Corte d’appello.
art. 111 Cost.
Norma evocata dal ricorrente principale a sostegno della censura sull’operato della Corte d’appello.
art. 97 Cost.
Norma evocata dalla curatela incidentale a sostegno della validità della notificazione e del corretto funzionamento dei registri telematici.
art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994
Norma richiamata dalla curatela a sostegno della notificazione via PEC.
art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009
Norma richiamata dalla curatela a sostegno della disciplina delle notifiche telematiche.
artt. 6-bis, 6-quater, 47 e 62 d.lgs. n. 82/2005
Norme richiamate dalla curatela in tema di registri e comunicazioni telematiche delle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- La nullità del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio è un vizio processuale che non equivale a inesistenza del lodo né a totale carenza di potere degli arbitri; perciò, dichiarata la nullità, il giudice dell’impugnazione deve normalmente aprire la fase rescissoria e decidere il merito, salvo diverso accordo delle parti.
- Nel periodo antecedente alla disciplina sopravvenuta del 2020, la notificazione via PEC a una pubblica amministrazione effettuata sull’indirizzo risultante dall’IPA non può considerarsi validamente eseguita se quell’indirizzo non risulta nei registri rilevanti per le notifiche con effetti legali; la norma successiva non opera retroattivamente come interpretazione autentica.
- La nullità della notificazione telematica non è sanata dalla sola riferibilità dell’indirizzo all’amministrazione destinataria, ma solo dalla costituzione in giudizio del destinatario, quale raggiungimento dello scopo dell’atto.
- Quando entrambe le parti risultano soccombenti in sede di legittimità, è legittima la compensazione delle spese e permane l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.
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