Cassazione Penale, Sentenza n. 4043/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis): 1) mancata trasmissione al Tribunale del riesame di un verbale di interrogatorio di Carmelo Bagalà e relative registrazioni (elemento ritenuto favorevole alla difesa); 2) inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 c.2 c.p.p., delle dichiarazioni testimoniali di Rosa Mendicino e Davide Ammendola; 3) vizio di motivazione e insufficiente prova della gravità indiziaria e dell'intraneità stabile al sodalizio. Un secondo atto di ricorso deduceva violazione di art. 416-bis c.p. e degli artt. 63 e 273 c.p.p. e replicava l'assenza di elementi sintomatici di adesione al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il verbale lamentato non era stato mai prodotto né formalmente costituito (atto materialmente inesistente), per cui non poteva essere richiamata la mancata trasmissione prevista dall'art. 309 c.p.p.; il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché le dichiarazioni contestate non erano state utilizzate dal Tribunale del riesame per fondare la gravità indiziaria; il terzo motivo (contestazione della valutazione della gravità indiziaria) non supera il vaglio perché la valutazione di merito circa l'interpretazione di servizi di osservazione, riprese e intercettazioni è rimessa al giudice di merito e la Corte non può sostituirsi a quella valutazione se non in presenza di manifesta illogicità, non ravvisata. La Corte ha quindi confermato la legittimità della conferma della misura cautelare sulla base degli indizi di stabile disponibilità del distributore come base operativa e del ruolo continuativo e fiduciario dell'indagato rispetto al capo cosca. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiede la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti formati anteriormente alla richiesta di misura e degli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli; l'omessa trasmissione annulla la misura se il materiale è decisivo, ma grava sul ricorrente l'onere di dimostrare tale incidenza. Nel caso la Corte ha ritenuto inapplicabile la censura perché l'atto lamentato era inesistente.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale riferimento agli atti da trasmettere al giudice del riesame; la Corte osserva che vanno trasmessi gli atti formati anteriormente alla richiesta di misura.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti per i quali emergano indizi di reità; la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo in questa sede perché le dichiarazioni in contestazione non erano state utilizzate dal Tribunale del riesame per motivare la gravità indiziaria.
art. 416-bis cod. pen.
La Corte richiama il consolidato criterio che la partecipazione a associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento e la 'messa a disposizione' durevole per il perseguimento degli scopi del sodalizio; la disponibilità continuativa di una base operativa e ruoli fiduciari costituirono, secondo il giudice, indizi gravi di intraneità.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ha svolto una specifica interpretazione sostanziale in ordine a questo articolo nella motivazione resa; la doglianza è stata complessivamente ritenuta inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione esecutiva richiamata per gli adempimenti della cancelleria; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 36958 del 27/5/2021 (Modaffari)
Richiamata per il principio secondo cui la partecipazione mafiosa richiede disponibilità stabile e comportamenti materiali che manifestino adesione duratura al programma associativo; la Corte ha applicato tale principio confermando la valutazione del giudice del merito.
Massime di principio
- La mancata trasmissione di atti al giudice del riesame rileva solo se gli atti esistono formalmente e il ricorrente dimostra che il loro contenuto incide in modo decisivo sulla situazione cautelare; la mera lamentata assenza di un atto inesistente non determina nullità.
- La contestazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni testimoniali è priva di interesse quando quelle dichiarazioni non sono state utilizzate dal giudice del riesame per fondare la misura cautelare.
- La valutazione della gravità indiziaria e l'interpretazione di servizi di osservazione, filmati e intercettazioni sono questioni di merito riservate al giudice del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per configurare il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non è sufficiente la semplice frequentazione o rapporto occasionale con il capo: è necessaria una disponibilità stabile, continuativa e fiduciaria nell'interesse della consorteria, dimostrata da comportamenti materiali e ripetuti.
- Le doglianze procedurali in cassazione richiedono che la parte indichi concretamente come e perché l'atto mancante o la prova utilizzata determinino un errore decisivo; formulazioni generiche o alternative letture dei fatti non sono sufficienti.
- Ricorsi manifestamente infondati o ritualmente irregolari possono comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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