Cassazione Penale, Sentenza n. 40155/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che, in sede di riesame, confermava le misure cautelari (arresti domiciliari e divieto di espatrio) adottate nei suoi confronti in relazione ai reati indicati negli artt. 416 c.p. e 512-bis c.p. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge (art. 406 c.p.p.) e vizio di motivazione per l'utilizzo di atti di indagine ritenuti non utilizzabili in quanto effettuati dopo la scadenza dei termini per le indagini; (ii) violazione di legge (art. 272 c.p.p., artt. 648-ter e 512-bis c.p.) e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria e la mancanza di identificazione dei delitti presupposti del reato di riciclaggio; (iii) violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo; (iv) violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.
La decisione
La ricorrente, il 3 ottobre 2022, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla modifica della misura cautelare; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nonostante il richiamo della Corte a orientamenti (Sez. U, Sentenza n. 7/1997) secondo i quali la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, il P.Q.M. ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; modalità procedurali applicate nel corso del giudizio
art. 416 cod. pen.
Uno dei reati per i quali sono state disposte le misure cautelari; la contestazione dei presupposti indiziari riguardava anche questo articolo
art. 512-bis cod. pen.
Altro reato per cui sono state disposte le misure cautelari; collegato alle contestazioni relative a riciclaggio/reati finanziari
art. 406 cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente per censurare l'utilizzo di atti di indagine ritenuti non utilizzabili; contestazione di natura procedurale relativa alla validità delle prove
art. 272 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della gravità indiziaria e alla correttezza della motivazione circa l'identificazione dei reati presupposti
art. 648-ter cod. pen.
Norma relativa ai reati presupposti del riciclaggio: citata dalla difesa per sostenere la mancata identificazione dei delitti presupposti
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato circa la contestazione dell'individuazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla proporzionalità della misura cautelare rispetto ai fatti e alla posizione della ricorrente
Sez. U, Sentenza n. 7 del 25/06/1997 (giurisprudenza)
Richiamata dal Collegio per affermare il principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione, se sopraggiunta, normalmente esclude la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La rinuncia o la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione determina, in via generale, l'inammissibilità del ricorso e può impedire l'esame nel merito delle censure.
- La giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che la sopravvenuta mancanza di interesse non debba comportare la condanna alle spese o all'ammenda, ma il giudice può comunque valutare e disporre provvedimenti economici in presenza di comportamenti processuali rilevanti o per altre ragioni indicate nel provvedimento.
- Se la modifica della situazione (es. della misura cautelare) rende privo di oggetto il ricorso, è preferibile comunicare tempestivamente la rinuncia per evitare pronunciamenti nel merito e per chiarire le conseguenze economiche e procedurali.
- Le censure di carattere procedurale (uso di atti non utilizzabili per decorrenza dei termini, vizio di motivazione, mancanza di identificazione dei delitti presupposti, difetto dell'elemento soggettivo, sproporzione della misura) restano strumenti utili, ma la loro efficacia può essere viziata o resa irrilevante se il ricorso viene ritirato o perde interesse.
- Prima di ritirare o rinunciare a un ricorso, è opportuno valutare con il difensore le possibili conseguenze economiche e le alternative procedurali (es. istanze urgenti, richieste di revoca/modifica della misura) per preservare i diritti sostanziali e limitare i rischi di oneri economici.
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