Parere n. 218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Royal bus Port of Rome s.r.l. contro il Comune di Civitavecchia e nei confronti della Argo s.r.l. in Liquidazione per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Civitavecchia n. 102 dl 15 giugno 2017, pubblicata dal 15 al 30 giugno 2017 all’Albo Pretorio dello stesso Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Civitavecchia n. 102 del 15 giugno 2017
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Civitavecchia n. 102 del 15 giugno 2017. Sono stati dedotti cinque motivi, relativi, tra l’altro, alla violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost., dell’art. 7 del codice della strada, dell’art. 12 del d.l. n. 223/2006, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 e dell’art. 4 della legge n. 30/1998, nonché a disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, sviamento ed elusione del giudicato. L’istanza cautelare era stata respinta con il parere interlocutorio n. 95/2018. Successivamente il Comune ha comunicato che, a seguito dell’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso era stato trasposto e riassunto davanti al TAR Lazio, sede di Roma, nel procedimento n. 1337/2018, definito con decreto di perenzione n. 3888/2023. La ricorrente, dichiarata fallita nelle more, non ha fornito osservazioni sulla permanenza dell’interesse o su eventuali cause di improcedibilità.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione, prendendo atto che, a seguito dell’opposizione dell’amministrazione, la controversia era stata trasferita nella sede giurisdizionale del TAR Lazio ed era stata successivamente definita con decreto di perenzione. Non sono stati esaminati i cinque motivi di ricorso nel merito, né è stata adottata una nuova pronuncia sull’istanza cautelare, già respinta con il parere interlocutorio n. 95/2018.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso straordinario
A seguito dell’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Lazio – Roma e, pertanto, non può più essere definito nella sede straordinaria.
Definizione del giudizio davanti al TAR
Il giudizio trasposto, iscritto al n. 1337/2018, è stato definito con decreto di perenzione n. 3888/2023 del 15 giugno 2023; tale sopravvenienza determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione dell’amministrazione comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale davanti al giudice amministrativo competente.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione dell’eguaglianza e del divieto di disparità di trattamento.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 7 d.lgs. n. 285/1992
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate dall’amministrazione comunale.
art. 12 d.l. n. 223/2006, convertito dalla l. n. 248/2006
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della deliberazione impugnata.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato per contestare il difetto di motivazione della deliberazione.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità o elusione del giudicato.
art. 4 l. n. 30/1998
Richiamato quale parametro della censura di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario è trasferito nella sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, la controversia non può più essere definita nel procedimento straordinario.
- La successiva definizione del giudizio trasposto davanti al TAR, nel caso esaminato mediante decreto di perenzione, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Improcedibilità per trasposizione di un ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro il Comune di Civitavecchia, con Argo s.r.l. in liquidazione quale controinteressata. Il ricorso riguardava la deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 15 giugno 2017.
Premesse e motivi del ricorso
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare, deducendo cinque motivi concernenti:
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 7 del codice della strada e dell’art. 12 del d.l. n. 223/2006;
- disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento;
- difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti;
- sviamento di potere ed elusione o violazione del giudicato;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 30/1998.
Istanza cautelare e parere interlocutorio
L’istanza cautelare era stata respinta con il parere interlocutorio n. 95/2018 del 9 gennaio 2018. Con il medesimo parere la Sezione aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori e richiesto all’amministrazione la relazione prevista per il procedimento relativo al ricorso straordinario.
Gli incombenti non risultano essere stati adempiuti. Nel 2024 la Sezione ha quindi chiesto alle parti di comunicare se persistesse l’interesse alla definizione del ricorso o se fossero sopravvenute cause di improcedibilità.
Trasposizione davanti al TAR
Il Comune di Civitavecchia ha comunicato che, in seguito all’opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso era stato trasposto e riassunto davanti al TAR Lazio, sede di Roma, con numero di ruolo generale 1337/2018.
Il giudizio davanti al TAR è stato definito con decreto di perenzione n. 3888/2023 del 15 giugno 2023. Il Comune ha inoltre riferito che, nelle more, la società ricorrente era stata dichiarata fallita. La ricorrente non ha fornito riscontro alla richiesta della Sezione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto attendibili le informazioni fornite dal Comune e ha rilevato che la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale, seguita dalla definizione del giudizio davanti al TAR, impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.
Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito le censure dedotte contro la deliberazione comunale. La sopravvenuta definizione del giudizio trasposto ha comportato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Conclusioni
Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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