Cassazione Civile, Ordinanza n. 09287/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, già ricorrente nel giudizio definito con ordinanza della Corte di cassazione n. 25897/2025, ha chiesto la correzione di due asseriti errori materiali: anzitutto, l'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, avvocato che aveva espressamente formulato la relativa richiesta nelle conclusioni del ricorso; in secondo luogo, la quantificazione degli esborsi in euro 200,00 anziché in euro 701,00, sostenendo che dovessero essere ricompresi anche euro 674,00 per contributo unificato e euro 27,00 per anticipazione forfettaria. La parte intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto solo la richiesta relativa alla distrazione delle spese, disponendo la correzione dell'ordinanza precedente nel senso di aggiungere, nel dispositivo, la formula di distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Ha invece escluso che vi fosse errore materiale nella quantificazione degli esborsi in euro 200,00, osservando che l'anticipazione era già ricompresa e che il contributo unificato non deve essere liquidato dal giudice tra gli esborsi, perché è dovuto ex lege dalla parte soccombente e non richiede specifica pronuncia. Non sono state poste spese del procedimento di correzione, ritenuto sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
è la base normativa del procedimento di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza, con rimessione alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 288 c.p.c. per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
il contributo unificato è obbligazione prevista ex lege, predeterminata nell'importo, gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, e non va compreso dal giudice nella liquidazione degli esborsi.
Massime di principio
- La Corte di cassazione può correggere, anche d'ufficio, l'omissione della distrazione delle spese quando risulti dagli atti che la parte vittoriosa l'aveva tempestivamente richiesta e il provvedimento finale non l'abbia disposta.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce un elemento che, se omesso per mera dimenticanza materiale nel dispositivo, è emendabile tramite il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Il contributo unificato, quando dovuto dalla parte soccombente, non rientra nella liquidazione giudiziale degli esborsi a carico del soccombente, poiché è un onere imposto direttamente dalla legge e non richiede una statuizione specifica del giudice.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, non ogni divergenza tra richiesta di parte e contenuto del provvedimento integra un errore emendabile: occorre distinguere tra vera omissione materiale e corretta applicazione dei criteri di liquidazione delle spese.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale in Cassazione ha natura sostanzialmente amministrativa, con conseguente assenza di statuizione sulle spese del relativo subprocedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →