Parere n. 770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Giovanni Deleuchi contro la Regione Sardegna per l’annullamento della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7 e altri atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna deducendo, tra l'altro, l'incompetenza della Giunta regionale, la violazione delle norme statali e regionali sul procedimento di pianificazione paesaggistica, l'omessa o inadeguata considerazione delle osservazioni dei privati e del parere del Consiglio comunale, l'illegittima previsione di un'intesa tra Regione, Provincia e Comune quale condizione per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, nonché l'illegittima introduzione di modifiche sostanziali al piano nella fase conclusiva del procedimento. Sono stati inoltre contestati il ruolo del comitato scientifico e dei gruppi istruttori e il mancato rispetto della concertazione istituzionale con i Ministeri competenti. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato, tuttavia, la sussistenza dell'interesse concreto, personale e attuale a ricorrere, alla luce della formulazione dell'impugnazione come cittadino dell'Arcipelago della Maddalena e della mancata dimostrazione di una lesione specifica alla sua sfera giuridica.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di interesse, rilevabile anche d'ufficio. Il ricorrente ha prospettato l'illegittimità del piano in quanto lesivo degli interessi dei cittadini maddalenini, senza indicare quale danno concreto, attuale e direttamente riconducibile alle previsioni impugnate fosse derivato alla propria sfera giuridica. Tale impostazione è stata qualificata come azione popolare, non ammessa in assenza di una specifica previsione normativa. In materia di piani territoriali, la legittimazione può essere riconosciuta anche a residenti proprietari di aree non direttamente interessate dalle singole previsioni, ma solo ove dimostrino l'incidenza delle scelte sul godimento o sul valore dei propri beni; analogamente, l'impugnazione di censure riferite al piano nel suo complesso richiede comunque una posizione personale e una lesione concreta. Nel caso esaminato tale dimostrazione è mancata. La mancata risposta del ricorrente ai ripetuti solleciti della Sezione diretti a verificare la permanenza dell'interesse ha inoltre confermato l'assenza di un interesse effettivo alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
Osservazioni
Difetto di interesse e azione popolare
L'impugnazione proposta nella qualità generica di cittadino dell'Arcipelago della Maddalena, senza specificazione della lesione personale, concreta e attuale derivante dal Piano Paesaggistico Regionale, configura un'azione popolare non prevista dall'ordinamento ed è pertanto inammissibile.
Interesse a ricorrere nei confronti degli atti di pianificazione
L'interesse a ricorrere contro un atto generale di pianificazione deve essere personale, concreto e attuale. Esso può sussistere anche quando il residente non sia titolare di aree direttamente incise dalle singole previsioni, purché dimostri l'incidenza delle scelte sul godimento o sul valore dei propri beni, oppure deduca vizi radicali riguardanti l'impostazione complessiva del piano, accompagnati comunque dalla dimostrazione di una specifica lesione.
Mancata conferma della permanenza dell'interesse
La mancata risposta del ricorrente ai ripetuti solleciti della Sezione volti a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, unitamente all'assenza di una puntuale indicazione della lesione subita, costituisce elemento idoneo a confermare la carenza di un interesse concreto e attuale alla coltivazione del gravame.
Norme richiamate
legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23
Richiamata dal ricorrente tra le norme che, a suo avviso, sarebbero state violate per la mancata approvazione del Piano Paesaggistico Regionale da parte del Consiglio regionale.
legge regionale Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45
Richiamata dal ricorrente quale fonte regionale regolatrice della pianificazione e del procedimento di approvazione del piano.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato dal ricorrente tra le fonti che sarebbero state violate.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Richiamato con riferimento alla disciplina statale della pianificazione paesaggistica e al procedimento di approvazione del piano.
d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156
Indicato dal ricorrente come fonte dell'adeguamento intervenuto nella fase conclusiva del procedimento, che avrebbe comportato modifiche sostanziali e la necessità di rinnovare il procedimento.
legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21
Richiamata nel quadro dell'evoluzione normativa regionale successiva e delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale.
Costituzione, art. 3
Richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257 quale parametro rispetto al quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Sardegna n. 21 del 2020.
Costituzione, art. 9
Richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 24 quale parametro di illegittimità di numerose disposizioni della legge regionale Sardegna n. 21 del 2020.
Costituzione, art. 117, comma 2, lett. s
Richiamato in relazione alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali e al principio di leale collaborazione, quale parametro delle pronunce della Corte costituzionale sulle disposizioni regionali in materia di pianificazione paesaggistica.
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199
Costituisce la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale è stato reso il parere.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve essere valutato in astratto con riferimento al contenuto della domanda e deve possedere i caratteri della personalità, concretezza e attualità; non è sufficiente la prospettazione di un interesse riferito genericamente alla collettività.
- La lesione derivante da un provvedimento amministrativo può essere attuale o potenziale, ma quella potenziale è rilevante solo quando il danno sia certo nel suo futuro verificarsi; non basta una lesione meramente ipotetica o eventuale.
- L'impugnazione di un atto generale di pianificazione da parte di un residente non integra un'azione popolare soltanto se il ricorrente dimostra l'incidenza delle previsioni sul godimento o sul valore dei propri beni, oppure deduce vizi radicali del piano accompagnandoli alla dimostrazione di una lesione personale.
- La mancata risposta dell'interessato ai solleciti dell'organo decidente diretti a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione costituisce elemento presuntivo della carenza dell'interesse alla coltivazione del ricorso.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino dell'Arcipelago della Maddalena contro la Regione Sardegna per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva impugnato anche la deliberazione di adozione del piano e i decreti presidenziali regionali con cui era stata disposta la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Ministero competente aveva trasmesso la relazione istruttoria al Consiglio di Stato.
La Sezione aveva adottato diversi pareri interlocutori, nel 2016, nel 2022 e nel 2024, chiedendo di verificare la permanenza dell'interesse e disponendo ulteriori approfondimenti istruttori. Il ricorrente non ha risposto ai solleciti della Sezione, mentre la Regione Sardegna ha trasmesso nel giugno 2025 una relazione nella quale ha eccepito il difetto di interesse e ha controdedotto sui motivi di merito.
Censure formulate dal ricorrente
Il ricorrente aveva dedotto, in sintesi:
- la mancata approvazione del Piano Paesaggistico Regionale da parte del Consiglio regionale;
- la violazione delle norme statali e regionali sul procedimento di pianificazione paesaggistica;
- l'eccessiva discrezionalità esercitata dalla Giunta regionale e l'omessa considerazione delle osservazioni dei privati e del parere del Consiglio comunale;
- l'illegittimità della previsione di un'intesa tra Regione, Provincia e Comune quale condizione per l'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- l'esclusione dei privati e del Ministero per i beni e le attività culturali dal procedimento relativo all'intesa;
- l'introduzione di modifiche sostanziali nella fase finale del procedimento, anche in conseguenza del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, senza rinnovazione della procedura;
- l'illegittima attribuzione di funzioni al comitato scientifico e ai gruppi istruttori, organismi non previsti dalla legge;
- la violazione delle esigenze di concertazione istituzionale con i Ministeri competenti.
Evoluzione del quadro normativo
Nel parere interlocutorio del 2024 la Sezione aveva evidenziato la profonda evoluzione del quadro normativo statale e regionale in materia di pianificazione paesaggistica, richiamando anche la legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21, e le sentenze della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257, e 28 gennaio 2022, n. 24.
La sentenza n. 257 del 2021 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2020 in riferimento, tra l'altro, all'art. 3 dello Statuto speciale e all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in connessione con il principio di leale collaborazione. La sentenza n. 24 del 2022 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose altre disposizioni della medesima legge regionale per contrasto con gli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.
Interesse a ricorrere e divieto di azione popolare
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di interesse, rilevabile anche d'ufficio, senza procedere all'esame delle censure di merito.
L'interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale. La lesione deve essere effettiva, cioè derivare immediatamente e direttamente dall'esecuzione dell'atto, oppure potenziale, purché il danno sia certo nel suo futuro verificarsi.
Il ricorrente aveva agito nella qualità di cittadino dell'Arcipelago della Maddalena, sostenendo che gli atti impugnati fossero lesivi degli interessi dei cittadini maddalenini e, quindi, anche del proprio interesse. Secondo la Sezione, tale formulazione non individuava una lesione specifica della sua sfera giuridica, ma configurava una tutela generale degli interessi della collettività, ossia un'azione popolare non prevista dall'ordinamento.
Interesse nei giudizi contro gli atti di pianificazione
La Sezione ha richiamato l'orientamento secondo cui, di regola, l'interesse a impugnare i piani territoriali deve essere collegato alla titolarità di aree direttamente incise dalle scelte pianificatorie. Tuttavia, anche un residente può impugnare previsioni non direttamente riferite alle proprie aree se dimostra che esse incidono sul godimento o sul valore dei propri beni.
La possibilità di contestare vizi riferiti al piano nel suo complesso, perché riguardanti l'impostazione generale dell'attività pianificatoria o radicali carenze istruttorie, non elimina comunque la necessità di dimostrare una lesione personale, concreta e attuale. Nel caso esaminato il ricorso non chiariva quale danno il Piano Paesaggistico Regionale avesse arrecato al ricorrente o ai cittadini maddalenini.
Mancata conferma della permanenza dell'interesse
La mancata risposta del ricorrente alle ripetute richieste della Sezione di confermare la permanenza dell'interesse alla decisione ha costituito un ulteriore elemento a sostegno della carenza di interesse. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l'omessa segnalazione di eventuali circostanze impeditive della declaratoria di improcedibilità può integrare una presunzione del venir meno dell'interesse alla coltivazione del gravame.
Conclusione
Poiché il ricorrente non ha dimostrato una lesione personale, concreta e attuale e ha sostanzialmente proposto un'azione popolare a tutela degli interessi della collettività, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Le numerose censure relative alla competenza della Giunta regionale, al procedimento di approvazione del piano, all'intesa istituzionale e alle modifiche intervenute nella fase conclusiva non sono state esaminate nel merito.
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