Cassazione Penale, Sentenza n. 36744/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/02/2024 che ha rigettato il reclamo ex art. 18-ter Ord. pen. avverso il provvedimento del 24/04/2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva trattenuto una missiva inviata alla sorella. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme (art. 18-ter Ord. pen. e art. 15 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che dall'ordinanza non risulti chiaramente quali espressioni della lettera avrebbero concretamente determinato un pericolo per l'ordine e la sicurezza tale da giustificare la compressione di diritti costituzionali.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia fornito motivazione sufficiente, avendo valutato il contenuto della missiva (tono, eccessività delle reazioni, frasi minacciose, sproporzione rispetto al contesto e vincolo di parentela con la destinataria) e ritenuto che le finalità dell'invio non fossero chiare e potessero integrare un pericolo per l'ordine e la sicurezza. È richiamato il coordinamento tra art. 18-ter e art. 41-bis Ord. pen. e la possibilità di trattenere la corrispondenza per esigenze di sicurezza o investigative. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen.
comma 1, lett. b), commi 3 e 5
Consente al Magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM o proposta del Direttore, di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo e di trattenere la corrispondenza per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario
art. 41-bis Ord. pen.
Prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica o eversiva
art. 15 Cost.
Rilevata la contestazione del ricorrente relativa alla compressione di diritti, la Corte implicitamente conferma che il limite alla corrispondenza è compatibile con la normativa penitenziaria quando motivato per esigenze di sicurezza e in concreto valutato dal giudice
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la mancanza di elementi ostativi giustifica la condanna moderata alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008 (Lioce); Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014 (Virga)
Confermano che la motivazione del rigetto può essere sintetica purché emerga l'adeguata disamina del caso concreto e che la decisione di non inoltro può fondarsi su elementi che ragionevolmente fanno dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis la corrispondenza è soggetta a controlli più stringenti: il trattenimento è legittimo se fondato su elementi che consentono di ritenere un pericolo per l'ordine, la sicurezza o i collegamenti con l'organizzazione criminale
- La valutazione del giudice può essere sintetica ma deve risultare dall'atto che il contenuto della comunicazione è stato esaminato e valutato concretamente; non è necessario un'enumerazione minuziosa di ogni singola frase purché la motivazione non sia manifestamente illogica
- Elementi quali il tono minaccioso, l'eccessività delle reazioni descritte, la sproporzione rispetto al contesto e il rapporto di parentela col destinatario possono legittimamente ingenerare dubbi sulle finalità della corrispondenza e giustificare il trattenimento
- La prova che la missiva non abbia scopi pericolosi grava sul detenuto in sede di reclamo: l'opposizione deve spiegare in modo concreto perché il contenuto non pone rischi; argomentazioni generiche sulla mancanza di motivazione sono spesso insufficienti
- In casi analoghi, il ricorso avverso il trattenimento rischia l'inammissibilità se non evidenzia punti di fatto o diritto specifici che dimostrino l'insussistenza delle esigenze di sicurezza addotte
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