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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36744/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/02/2024 che ha rigettato il reclamo ex art. 18-ter Ord. pen. avverso il provvedimento del 24/04/2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva trattenuto una missiva inviata alla sorella. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme (art. 18-ter Ord. pen. e art. 15 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che dall'ordinanza non risulti chiaramente quali espressioni della lettera avrebbero concretamente determinato un pericolo per l'ordine e la sicurezza tale da giustificare la compressione di diritti costituzionali.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia fornito motivazione sufficiente, avendo valutato il contenuto della missiva (tono, eccessività delle reazioni, frasi minacciose, sproporzione rispetto al contesto e vincolo di parentela con la destinataria) e ritenuto che le finalità dell'invio non fossero chiare e potessero integrare un pericolo per l'ordine e la sicurezza. È richiamato il coordinamento tra art. 18-ter e art. 41-bis Ord. pen. e la possibilità di trattenere la corrispondenza per esigenze di sicurezza o investigative. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    comma 1, lett. b), commi 3 e 5

    Consente al Magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM o proposta del Direttore, di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo e di trattenere la corrispondenza per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica o eversiva

  • art. 15 Cost.

    Rilevata la contestazione del ricorrente relativa alla compressione di diritti, la Corte implicitamente conferma che il limite alla corrispondenza è compatibile con la normativa penitenziaria quando motivato per esigenze di sicurezza e in concreto valutato dal giudice

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale

    sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la mancanza di elementi ostativi giustifica la condanna moderata alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008 (Lioce); Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014 (Virga)

    Confermano che la motivazione del rigetto può essere sintetica purché emerga l'adeguata disamina del caso concreto e che la decisione di non inoltro può fondarsi su elementi che ragionevolmente fanno dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis la corrispondenza è soggetta a controlli più stringenti: il trattenimento è legittimo se fondato su elementi che consentono di ritenere un pericolo per l'ordine, la sicurezza o i collegamenti con l'organizzazione criminale
  • La valutazione del giudice può essere sintetica ma deve risultare dall'atto che il contenuto della comunicazione è stato esaminato e valutato concretamente; non è necessario un'enumerazione minuziosa di ogni singola frase purché la motivazione non sia manifestamente illogica
  • Elementi quali il tono minaccioso, l'eccessività delle reazioni descritte, la sproporzione rispetto al contesto e il rapporto di parentela col destinatario possono legittimamente ingenerare dubbi sulle finalità della corrispondenza e giustificare il trattenimento
  • La prova che la missiva non abbia scopi pericolosi grava sul detenuto in sede di reclamo: l'opposizione deve spiegare in modo concreto perché il contenuto non pone rischi; argomentazioni generiche sulla mancanza di motivazione sono spesso insufficienti
  • In casi analoghi, il ricorso avverso il trattenimento rischia l'inammissibilità se non evidenzia punti di fatto o diritto specifici che dimostrino l'insussistenza delle esigenze di sicurezza addotte

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