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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08927/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un'avvocata aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi professionali nei confronti del cliente. Il cliente propose opposizione con atto di citazione, notificato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Il Tribunale revocò l'ingiunzione e la Corte d'appello confermò la decisione, ritenendo tempestiva l'opposizione proposta con citazione. In cassazione la professionista dedusse, in sintesi, che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e che, poiché era stata introdotta con citazione, la tempestività andava verificata non solo con riguardo alla notificazione ma anche al deposito dell'atto nel termine. La ricorrente contestava quindi la ritenuta ritualità e tempestività dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che l'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 riguarda le attività professionali svolte nel processo civile, mentre nel caso concreto il compenso era relativo all'assistenza prestata in un giudizio davanti al TAR, sicché trovava applicazione il rito ordinario. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150 del 2011, se la domanda viene introdotta con citazione anziché con ricorso, il giudizio è comunque validamente instaurato quando la citazione sia notificata tempestivamente; in tal caso gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo l'atto concretamente adottato e il giudice deve disporre il mutamento del rito. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione impugnata. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Individua il termine entro il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta; la Corte considera sufficiente, nel caso concreto, la notificazione tempestiva dell'atto introduttivo.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato quale termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto entro cui la citazione-opposizione deve essere notificata per essere utile.

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    In combinazione con l'art. 633 c.p.c. e con il d.lgs. n. 150 del 2011, è richiamato per la disciplina dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per compensi dell'avvocato verso il cliente.

  • art. 633 c.p.c.

    Costituisce la base del procedimento monitorio azionato dal professionista per ottenere il pagamento dei compensi.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    La Corte chiarisce che si applica alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione delle attività svolte in processi penali, amministrativi o davanti a giudici speciali.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011

    In caso di errata introduzione del rito, il giudice deve disporre il mutamento del rito con ordinanza.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011

    Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono con riferimento all'atto concretamente adottato e tempestivamente notificato, anche se il rito è stato erroneamente scelto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È evocato come forma corretta del ricorso nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, in alternativa alla citazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150 del 2011, l'erronea introduzione con citazione anziché con ricorso non comporta, di per sé, l'invalidità del giudizio se la citazione è stata tempestivamente notificata; in tal caso l'atto produce gli effetti sostanziali e processuali propri della forma concretamente adottata.
  • Il mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 opera per il futuro e non incide retroattivamente sugli effetti dell'atto introduttivo tempestivamente notificato.
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali dell'avvocato deve essere valutata anche alla luce della natura dell'attività professionale per cui il compenso è richiesto: se l'attività è svolta fuori dal processo civile, non trova applicazione l'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione proposta con citazione nei procedimenti a rito speciale, rileva la notificazione entro il termine previsto dalla legge, non anche il deposito dell'atto nel medesimo termine, quando la legge prescrive il ricorso ma l'atto sia stato comunque notificato tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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