Cassazione Civile, Sentenza n. 11827/2020 del 18/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 1895/22/15, depositata il 14 settembre 2015, che aveva accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittima l’intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento. La CTR aveva ritenuto invalida la notifica della cartella, effettuata il 19 luglio 2001 presso un indirizzo diverso da quello risultante dai registri anagrafici, con successivo deposito presso la casa comunale secondo il rito degli irreperibili. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem: la ritualità della notifica della medesima cartella sarebbe già stata decisa in un precedente giudizio, concluso con una sentenza relativa all’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il contribuente avesse una residenza anagrafica fittizia presso l’abitazione dei genitori e che fosse quindi legittimo procedere con il rito previsto per l’irreperibilità assoluta; contestava inoltre l’accertamento fattuale della CTR circa l’indirizzo e la data della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché la litispendenza richiede identità di soggetti e di oggetto, mentre il precedente giudizio riguardava l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, provvedimento distinto e autonomo rispetto all’intimazione di pagamento oggetto della controversia. Il secondo è infondato: la censura relativa al presunto falso presupposto fattuale non descrive una falsa percezione della realtà riconducibile alla revocazione, ma attiene all’esame degli elementi probatori compiuto dal giudice di merito. Quanto alla disciplina della notifica, il ricorso non ha superato l’accertamento della CTR secondo cui la relata attestava soltanto l’esecuzione del rito degli irreperibili e il deposito presso la casa comunale, senza indicare ricerche idonee a dimostrare l’irreperibilità assoluta. La mera assenza del destinatario, anche dopo precedenti tentativi, non basta a qualificare l’irreperibilità come assoluta: occorre che risultino dalla relata le ricerche compiute dal messo, riferibili alla notifica in questione, per verificare che il contribuente non avesse più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. In mancanza di tale dimostrazione, si applica il rito dell’art. 140 c.p.c., con le formalità e la comunicazione al destinatario previste per l’irreperibilità relativa. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in Euro 1.900,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza presuppone la identità sia dei soggetti che dell’oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, ciò che nella specie di causa non si è realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia.
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di cause identiche quanto ai soggetti e all’oggetto; non ricorre se le impugnazioni riguardano provvedimenti distinti e autonomi.
art. 140 c.p.c.
In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.
Quando il destinatario non viene rinvenuto all’indirizzo conosciuto, il messo deve svolgere nel Comune del domicilio fiscale ricerche volte a distinguere l’irreperibilità relativa da quella assoluta. Se non risulta che il destinatario abbia cessato di avere nel Comune abitazione, ufficio o azienda, la notifica va eseguita secondo il rito dell’art. 140 c.p.c.
art. 143 c.p.c.
La disposizione è menzionata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione autonoma.
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto.
Il rito previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), è applicabile in caso di irreperibilità assoluta, che deve essere supportata dall’attestazione delle ricerche compiute dal messo. La sola attestazione di irreperibilità non basta; se non è dimostrata l’irreperibilità assoluta, si applica il rito dell’art. 140 c.p.c.
art. 395 c.p.c.
L’errore di cui trattasi, però, si risolve non in una falsa percezione della realtà, ipotesi altrimenti prevista dall’art. 395 c.p.c. come motivo di revocazione, ma piuttosto in un difettoso esame, da parte del giudice di merito, di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione di un fatto decisivo e controverso, oggetto appunto di accertamento giudiziale.
La falsa percezione della realtà, rilevante ai fini della revocazione, va distinta dal difettoso esame di elementi probatori relativi a un fatto controverso e decisivo, che attiene invece all’accertamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata per individuare il mezzo e il parametro delle censure, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La litispendenza richiede identità sia dei soggetti sia dell’oggetto delle cause contemporaneamente pendenti; tale identità non sussiste quando i giudizi riguardano impugnazioni di provvedimenti distinti e autonomi.
- La censura relativa a un presunto errore del giudice nella ricostruzione di fatti controversi sulla base delle prove non integra, per ciò solo, una falsa percezione della realtà rilevante ai fini della revocazione, ma investe l’esame degli elementi probatori.
- Per ricorrere al rito notificatorio previsto per l’irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale e la relata deve rendere chiaramente percepibile che tali ricerche sono state compiute, attribuibili al messo e riferibili alla notifica in questione.
- La sola assenza del destinatario all’indirizzo, anche se constatata in occasione di ripetuti tentativi di notifica, non dimostra l’irreperibilità assoluta. Se non risulta che il destinatario non abbia più nel Comune del domicilio fiscale abitazione, ufficio o azienda, la notifica deve seguire il rito previsto per l’irreperibilità relativa.
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