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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46188/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per presunta errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e per carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego di tale causa di non punibilità. Sosteneva che il fatto fosse di particolare tenuità perché aveva un unico precedente, aveva fornito giustificazione credibile della sua presenza a Ussita, gli strumenti trovati non erano specifici per attività illecite ma generici e furono rinvenuti a seguito di un controllo casuale e non dopo segnalazioni o altri reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha ritenuto corretta e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che ha escluso la particolare tenuità, valorizzando: la gravità della precedente condanna per rapina in concorso; il contesto (controllo specifico anti-sciacallaggio dopo il sisma) e le modalità della condotta (girovagare senza meta apparente a Ussita, possesso di tesserino e placche metalliche della Guardia nazionale ambientale non riconsegnate, ricetrasmittente), elementi che congiuntamente deponevano per l'intento di appropriarsi di beni e per un pericolo non tenue. Conseguentemente la condanna è stata confermata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede un giudizio complessivo e congiunto delle specificità del caso (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha ritenuto che tali elementi, valutati nel loro insieme, escludessero la tenuità nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio interpretativo: ai fini della valutazione della tenuità vanno considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, come indicato al primo comma.

  • art. 707 cod. pen.

    La norma punisce il possesso di qualsiasi strumento atto ad aprire o sforzare serrature; la Corte ha sottolineato che non operano distinzioni tra strumenti più o meno specifici, per cui anche strumenti 'lato sensu' idonei ad effrazione rientrano nella fattispecie.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e), comma 1; comma 3)

    L'art. 606 disciplina i motivi di ricorso per cassazione (con lett. b ed e richiamati dal ricorrente). La Corte ha utilizzato il potere di rigetto per manifesta infondatezza e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del comma 3, ritenendo non sussistere vizi di diritto né contraddizioni manifeste nella motivazione impugnata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e delle somme dovute in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale disposizione.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede un esame globale e congiunto di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; fattori isolati difficilmente bastano a dimostrare la tenuità.
  • Il possesso di strumenti idonei all'effrazione, anche se non altamente specializzati, può precludere la qualificazione del fatto come tenue se il contesto e le modalità indicano un concreto pericolo per i beni.
  • Precedenti penali, specie se gravi (es. rapina), hanno significativa rilevanza nella valutazione complessiva della non tenuità del fatto.
  • Il contesto fattuale (es. presenza in zona colpita da sisma, controllo specifico anti-sciacallaggio, comportamenti suggestivi quali girovagare senza meta, uso di tesserini o ricetrasmittenti) può incrementare la percezione di intenzionalità e pericolo, indebolendo la tesi della tenuità.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per carenza o contraddittorietà della motivazione, il ricorrente deve dimostrare palesi illogicità o contraddizioni nella decisione; una motivazione coerente e circostanziata del giudice di merito è difficile da superare.
  • La distinzione tra strumenti 'specifici' e 'generici' non è decisiva quando la norma incriminatrice punisce il possesso di qualsiasi strumento atto ad aprire o sforzare serrature.

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