Cassazione Penale, Sentenza n. 23641/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'indagato era gravemente indiziato di aver intestato fittiziamente un'autovettura per occultare la proprietà effettiva a favore di Basilio Paletta, reggente di una locale di 'ndrangheta, con l'intento di eludere misure di prevenzione patrimoniali. Il G.I.P. aveva applicato l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna; il Tribunale del riesame ha escluso l'aggravante mafiosa ma ha confermato la misura ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione e, in sede residua, il rischio di inquinamento probatorio. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che, venuta meno l'aggravante mafiosa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente riformulato il giudizio di proporzionalità né valutato misure meno restrittive e che la nuova indicazione del pericolo di inquinamento probatorio mancava di adeguata motivazione e del termine di efficacia richiesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione), valorizzando la contiguità dell'indagato a circuiti malavitosi e la sua insofferenza alle regole sociali; la decisione è stata ritenuta logica e non manifestamente illogica. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse all'annullamento relativamente al pericolo di inquinamento probatorio, poiché quest'ultimo è esigenza recessiva rispetto al pericolo di reiterazione che già giustifica la misura, e dunque non era necessario fissare un termine specifico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma sostanziale inerente il fatto contestato (intestazione fittizia); utilizzata per qualificare il reato di cui l'indagato è gravemente indiziato.
art. 416-bis c. 1 cod. pen.
Aggravante di carattere mafioso originariamente considerata nel quadro indiziario; la sua esclusione ha imposto al giudice di riesame di riconsiderare le esigenze cautelari, operazione che la Corte ha ritenuto correttamente svolta con motivazione alternativa.
art. 273 cod. proc. pen.
Principi generali sulla misura cautelare, richiamati nel contesto della verifica della sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari.
art. 274 cod. proc. pen.
Elencazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio), rilevante per la valutazione delle esigenze poste a fondamento della misura.
art. 275 cod. proc. pen.
Ulteriori disposizioni sulle misure cautelari personali, riferite al complesso delle garanzie procedurali e alla proporzione della misura.
art. 292 co. 2 lett. d) cod. proc. pen.
Previsione relativa al contenuto dell'ordinanza che dispone la misura; contestualmente richiamata dal ricorrente per la mancata fissazione del termine di efficacia in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, argomentazione ritenuta però priva di interesse concreto dalla Corte.
art. 301 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla durata delle misure cautelari e sui termini; rilevante rispetto alla contestazione sulla necessità di fissare un termine di efficacia della misura.
art. 309 cod. proc. pen.
Ulteriori regole procedurali sulle misure cautelari, richiamate nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulle indicazioni prescritte al giudice.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti dall'articolo.
art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.
Parametro della Corte in ordine al sindacato di legittimità sulla motivazione: la censura sulla motivazione è valutabile solo se diretta a evidenziare violazioni normative o manifesta illogicità, non semplici riconsiderazioni dei fatti.
Massime di principio
- La rimozione di un'aggravante (es. mafiosa) non esime il giudice dall'adeguata riconsiderazione della proporzionalità della misura, ma il giudice può comunque confermare una misura meno afflittiva se motiva la persistenza delle esigenze cautelari su elementi concreti (es. contiguità a circuiti criminali, attitudini personali).
- In sede di cassazione il sindacato sul giudizio di merito è limitato: non è consentito riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria se non è denunciata la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere considerato esigenza cautelare recessiva rispetto al pericolo di reiterazione; se la misura è giustificata principalmente da quest'ultimo, l'assenza di un termine specifico per l'inquinamento probatorio può non costituire vizio quando non incide sull'efficacia della tutela richiesta.
- Chi impugna una misura cautelare deve dimostrare interesse concreto e profili specifici di illegittimità o illogicità per ottenere l'annullamento; censure generiche o riconsiderazioni alternative dei fatti sono spesso inammissibili.
- Il giudice deve sempre motivare la scelta tra misure alternative e perché misure meno restrittive non risultino idonee; tale motivazione, se logica e sufficiente, è idonea a resistere al controllo di legittimità.
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