Sentenza n. 4815/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento A) del DECRETO ADOTTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 6 LUGLIO 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; B) del DECRETO ADOTTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 6 OTTOBRE 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; C) dell'ACCORDO REP. ATTI N. 181/CSR DEL 7 NOVEMBRE 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; D) della CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 22413 DEL 29 LUGLIO 2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015 n. 78”; e per tutti, di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla ricorrente di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa. E) DETERMINAZIONE N. 1356 – PROT. 26897 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE DEL 28.11.2022 PUBBLICATA IN DATA 29.11.2022 , e dei relativi allegati, avente ad oggetto articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. - Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, con la quale la Regione ha definito l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano e precisato gli oneri per il ripiano e ha stabilito – illegittimamente – quelli di restituzione a carico della ricorrente - intimandone il pagamento della somma pari ad € 979,89 per l'anno 2018 come da allegato A) e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque, ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato ad inserire la Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle società tenute al ripiano e direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; F) DECRETO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – N. 24408/2022 - DIPARTIMENTO: UFFICIO GOVERNO SANITARIO - PUBBLICATO IN DATA 12.12.2022 e dei relativi allegati avente ad oggetto il fatturato ed il relativo importo del pay back per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 con la quale ha approvato le tabelle di cui all'allegato A), che pure si impugnano, che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015-2016-2017-2018 a ha riportato, per ciascuna annualità, gli importi complessivi dovuti alla Provincia Autonoma di Bolzano da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici – illegittimamente – inserendo negli elenchi la Meccanica GM S.r.l. stabilendo gli oneri di restituzione a carico della ricorrente e intimando il pagamento, nel termine di 30 giorni, della somma di € 4.267,33 per l'anno 2018, e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compreso la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altro atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; G) DECRETO DELLA REGIONE DEL VENETO – DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AREA SANITÀ E SOCIALE – N. 172/2022 DEL 13.12.2022 PUBBLICATO IN DATA 14.12.2022 G.U. REGIONE VENETO, e relativi allegati, avente ad oggetto articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. - attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216- Definizione dell'elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi, con il quale la Regione ha inserito Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle Società tenute al ripiano e ha precisato gli oneri per il ripiano stesso e ha stabilito – illegittimamente – quelli di restituzione a carico della ricorrente intimando il pagamento della somma di € 12.623,34 per l'anno 2017 ed € 35.512,90 per l'anno 2018, come da allegato A) della stessa e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e di ogni atto endoprocedimentale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; H) DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA – N. 1247/2022 DEL 19.12.2022 , ed i relativi allegati, avente ad oggetto l'individuazione quota pay back dispositivi medici per le Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano, come da allegati A), B), C) e D), e i relativi importi per gli anni 2015-2016-2017-2018 e con il quale ha stabilito – illegittimamente – l'inserimento della Meccanica GM S.r.l. negli elenchi delle aziende fornitrici tenuti al ripiano e gli oneri in restituzione a carico della ricorrente, intimando il pagamento della somma di € 16,15 per l'anno 2017 e della somma di € 13,94 per l'anno 2018 e il DECRETO N. 1282/2022 avente ad oggetto quote pay back per gli anni 2015-2016-2017-2018 sui dispositivi medici - € 34.373.942,00 Accertamento Capitolo 3665/capo 21 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a inserire la Società negli elenchi impugnati e a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; I) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE PIEMONTE - AREA SANITÀ E WELFARE - ATTO DD 2426/A1400A/2022 – DEL 14.12.2022 , e dei relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016,2017,2018 con indicazione dell'importo dovuto dalle singole aziende ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 , convertito in legge 125/2015 , come da allegato n. 1 (pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte httpss://www.Regione.piemonte.it/web/temi/sanita/farmaci/approvati-elenchi-aziende-fornitrici-dispositivi-medici-soggetti-al-ripiano-per-gli-anni-2015-2016) e con la quale la Regione ha inserito la Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e ha precisato gli oneri per il ripiano stesso stabilendo – illegittimamente – gli oneri di restituzione anche a carico della ricorrente intimando il pagamento della somma di € 2015,46 per l'anno 2017 e della somma di € 2.726,16 per l'anno 2018, e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a inserire la Società negli elenchi impugnati e richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; L) DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 13106 DEL 14.12.2022 DELLA REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE e dei relativi allegati avente ad oggetto articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. - Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, con la quale la Regione ha definito gli elenchi e inserito Meccanica GM S.r.l. nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano, ha dato atto degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 quantificando come da Allegato 1),per ciascuna annualità e per dato complessivo, gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi tra cui la ricorrente cui ha intimato il pagamento della somma di € 709,42 per l'anno 2017 e della somma di € 8.317,13 per l'anno 2018 e di qualsiasi altro atto presupposto compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; M) DECRETO DIRIGENZIALE N. 24681 DEL 14.12.2022 DELLA REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE – DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE , e dei relativi allegati, pubblicato in pari data sul sito internet della Regione Toscana (link http://www301.Regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiD.xml), sia nella sezione dedicata in modo specifico al payback relativo ai dispositivi medici – (link https://www.Regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici), con il quale la Regione ha individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici inserendo tra queste Meccanica GM S.r.l. e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli entri del S.S.R. Toscano di competenza degli anni 2015-2016-2017-2018, intimando alla ricorrente il pagamento nei termini di legge, della somma di € 49.288,00 come da allegato 4 – anno 2018, come da notificazione del 16.12.2022 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; N) DECRETO DIRIGENZIALE N. 7967 DEL 14.12.2022 – PROTOCOLLO 2022/1500969 DELLA REGIONE LIGURIA e dei relativi allegati – Giunta Regionale – del Direttore Generale – Dipartimento Salute e Servizi Sociali, avente ad oggetto il ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 con il quale la Regione ha provveduto alla quantificazione delle quote di ripiano da porre a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in € 50.529.158,64 e ad individuare le aziende tenute al ripiano, tra cui la ricorrente, come dettagliato nell'allegato che pure di impugna, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, intimandosi il pagamento – illegittimamente – della somma di € 13,05 per l'anno 2017 e € 29,16 per l'anno 2018 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e di ogni altro atto endoprocedimentale, comunque di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; O) DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE N. 52 DEL 14.12.2022 e dei relativi allegati della Regione Marche – Giunta Regionale, avente ad oggetto l'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici, tra le quai la Meccanica GM S.r.l. ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti e riportati nell'allegato A) intimandosi alla ricorrente il pagamento – illegittimamente – della somma di € 724,71 per l'anno 2017 e € 12.942,08 per l'anno 2018 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa; P) DECRETO DELLA DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ N. 29985/GRFVG DEL 14.12.2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ove ha inserito la Meccanica GM S.r.l. ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti e riportati nell'allegato A) intimando alla ricorrente il pagamento – illegittimamente – della somma di € 369,55 per l'anno 2018 e di qualsiasi altro atto presupposto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto endoprocedimentale, comunque ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra indicato, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione e quantificazione degli importi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e i successivi provvedimenti di Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Sicilia, Piemonte, Umbria, Toscana, Liguria, Marche e Friuli-Venezia Giulia, con i quali era stata inserita negli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e le erano stati richiesti importi relativi agli anni 2015-2018. Dal testo della sentenza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito. Nel corso del processo, con memoria del 20 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle amministrazioni interessate una somma pari al 25% degli importi posti a suo carico per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi di ricorso. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, secondo cui, per gli anni 2015-2018, l'obbligazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intende assolta mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Il pagamento effettuato dalla ricorrente ha determinato un assetto sopravvenuto incompatibile con la prosecuzione del giudizio e con il conseguimento del bene della vita perseguito mediante l'impugnazione. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, configurabile quando la prosecuzione diviene inutile per l'impossibilità sopravvenuta di conseguire quel bene. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento della quota del 25% degli importi dovuti per gli anni 2015-2018 assolve l'obbligazione delle aziende fornitrici; l'integrale versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità, come richiamato nell'epigrafe.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Norma processuale richiamata dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un nuovo assetto degli interessi rende impossibile conseguire il bene della vita perseguito con il ricorso e, per tale ragione, rende inutile la prosecuzione del giudizio; essa si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che richiede la piena realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente.
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il versamento di una quota ridotta dell'importo richiesto estingua integralmente l'obbligazione e precluda ulteriori azioni giudiziarie connesse, il pagamento della quota determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi proposti contro gli atti presupposti e applicativi dell'obbligazione.
- La definizione del giudizio per una ragione processuale sopravvenuta non comporta alcuna valutazione sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi dedotti nel ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la decisione è determinata da una sopravvenienza normativa e dalla peculiarità della fattispecie, senza una decisione sul merito della controversia.
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