Cassazione Penale, Ordinanza n. 34165/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza dell’8 aprile 2026, ha revocato al condannato l’indulto concesso ai sensi della legge n. 241 del 2006, nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa, in conseguenza della commissione, il 4 giugno 2008, di un reato per il quale era stato condannato a due anni di reclusione. Il ricorrente ha proposto due motivi: ha contestato, da un lato, la sussistenza dei presupposti per la revoca e l’entità della pena revocata, richiamando un’ordinanza del 2019 che aveva riconosciuto la continuazione; dall’altro, ha eccepito la prescrizione della pena oggetto di indulto ai sensi dell’art. 172 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, il provvedimento di cumulo del 2 settembre 2025 documentava che l’indulto era stato concesso proprio nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa poi revocata; il riconoscimento della continuazione disposto nel 2019 non rendeva illegittima la determinazione della pena oggetto di revoca. Quanto al secondo, la prescrizione della pena, quando la sua esecuzione dipende dalla revoca dell’indulto, decorre dall’irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca. Poiché tale sentenza è divenuta irrevocabile il 4 dicembre 2018, nel caso concreto non era decorso il termine di prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 172 c.p.
nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio
Quando l’esecuzione della pena dipende dalla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena inizia a decorrere dall’irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca.
legge n. 241 del 2006
l'indulto è stato concesso, come risulta dal provvedimento di cumulo in data 2 settembre 2025, in atti, esattamente nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa, ossia nella misura di pena che è stata oggetto del provvedimento di revoca qui impugnato
Nel caso esaminato, la revoca ha riguardato l’indulto nella stessa misura in cui risultava concesso dal provvedimento di cumulo: tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell’indulto, la prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca, non dalla precedente commissione del reato.
- Il riconoscimento della continuazione in un distinto provvedimento non rende di per sé illegittima la quantificazione della pena oggetto di revoca dell’indulto, se gli atti attestano che il beneficio era stato concesso nella medesima misura poi revocata.
Come è indicizzato
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