Cassazione Civile, Ordinanza n. 07320/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il fallimento di una società già impegnata nella realizzazione di comparti urbanistici impugnava la deliberazione comunale che approvava la proposta di ripartizione economica del consorzio di bonifica per la realizzazione di una cassa d'espansione e delle opere collegate. La controversia nasceva da una convenzione urbanistica del 2007, con la quale la società aveva assunto l'obbligo di realizzare, pro quota, alcune opere idrauliche necessarie alla futura urbanizzazione dell'area. Il ricorrente sosteneva che la cassa d'espansione non dovesse essere posta a suo carico, perché sarebbe un'opera idraulica di interesse pubblico generale, rientrante nella disciplina del r.d. n. 523/1904 e del d.lgs. n. 152/2006, oppure, in subordine, che dovesse essere trattata come dotazione territoriale soggetta al regime degli oneri di urbanizzazione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001, quindi a carico di chi richiede il titolo edilizio e non del proprietario delle aree. Con il primo motivo denunciava violazione di legge per la qualificazione dell'opera come dotazione ecologico-ambientale e non come opera idraulica; con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della disciplina degli oneri di urbanizzazione e la violazione dell'art. 23 Cost. per mancanza di base legale della prestazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la qualificazione tecnico-giuridica dell'opera compiuta dal TSAP, cioè un accertamento di fatto non sindacabile nei termini dedotti. La Corte ha inoltre osservato che la decisione impugnata aveva individuato una fonte normativa dell'obbligo di contribuzione sia nelle leggi regionali sulle dotazioni ecologiche e ambientali sia nella convenzione urbanistica, escludendo quindi la violazione dell'art. 23 Cost. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del fallimento alle spese e con l'ordine di raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 è utilizzabile per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non per rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
L'erronea ricostruzione dei fatti è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito, non per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
artt. 9 e 10 r.d. n. 523 del 1904
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura idraulica dell'opera; la Corte non ne afferma l'applicabilità alla fattispecie, recependo invece la qualificazione data dal TSAP.
artt. 53 e 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamati dal ricorrente e dal TSAP per distinguere le opere di difesa dalle inondazioni dagli interventi strumentali all'invarianza idraulica connessa alla trasformazione urbanistica.
art. 23 Cost.
Una prestazione patrimoniale può essere imposta solo se sorretta da una base normativa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto esistente tale base nelle norme regionali e nella convenzione.
art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001
Invocato dal ricorrente per ricondurre l'onere alla disciplina degli oneri di urbanizzazione, ma la Corte ha ritenuto non pertinente tale regime rispetto alle dotazioni ecologiche e ambientali.
art. A-25 l. r. Emilia-Romagna n. 20 del 2000
Le dotazioni ecologiche e ambientali comprendono opere e interventi che migliorano l'ambiente urbano e mitigano gli impatti negativi delle trasformazioni, tra cui il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli e la gestione idrica.
art. A-26 l. r. Emilia-Romagna n. 20 del 2000
Per i nuovi insediamenti il soggetto attuatore deve provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal piano; tali dotazioni non sono assimilate alle opere di urbanizzazione e non seguono necessariamente il regime dello scomputo.
art. 21 l. r. Emilia-Romagna n. 24 del 2017
Conferma la natura delle dotazioni ecologiche e ambientali e la loro funzione di miglior equilibrio idrogeologico e di funzionalità della rete idraulica superficiale, anche mediante il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli.
art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933
Richiamato incidentalmente per evidenziare la pendenza di un ricorso per rettificazione davanti al TSAP, relativo a profili diversi da quelli oggetto del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deduce formalmente una violazione di legge ma chiede in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova qualificazione tecnico-giuridica dell'opera o del rapporto, il motivo è inammissibile se si risolve nella contestazione dell'accertamento di merito.
- La distinzione tra violazione/falsa applicazione di legge ed erronea ricognizione della fattispecie concreta dipende dal tipo di errore denunciato: il primo riguarda l'interpretazione della norma, il secondo la valutazione delle risultanze di causa.
- Le censure sulla qualificazione di un'opera come idraulica, urbanistica o come dotazione ecologico-ambientale non possono essere riproposte in cassazione come meri vizi di diritto se presuppongono un diverso apprezzamento tecnico e fattuale del contenuto dell'intervento.
- Le dotazioni ecologiche e ambientali previste dalla normativa urbanistica regionale possono essere poste a carico del soggetto attuatore degli interventi quando il piano o la convenzione urbanistica lo prevedano, e non sono automaticamente assimilabili alle opere di urbanizzazione soggette a scomputo.
- Il divieto di imporre prestazioni patrimoniali senza legge non è violato se l'obbligo economico trova fondamento in una previsione normativa e in una convenzione urbanistica validamente assunta dal soggetto interessato.
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