Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44209/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Touray Adama impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p.: durante un controllo di polizia a Milano, privo di documenti, aveva dichiarato false generalita' (dichiarandosi Jassey Sankung e fornendo false generalita' anche successivamente) al fine di occultare la sua reale identità, essendo sottoposto all'obbligo di dimora. In cassazione contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua era una mera dichiarazione mendace riconducibile all'art. 496 c.p., non ad una attestazione destinata a formare un atto pubblico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione applicata dai giudici di merito: le false dichiarazioni fornite da persona priva di documenti di identificazione a pubblici ufficiali nel corso di un controllo hanno carattere di attestazione e quindi integrano l'art. 495 c.p. Anche il rilievo che, al momento della dichiarazione, essa non fosse ancora trasfusa in atto pubblico e' irrilevante, poiche' i controlli di polizia in genere sfociano nella redazione di un atto pubblico. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nell'aver proposto un ricorso manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p. (falsa attestazione)

    Le false attestazioni rese a un pubblico ufficiale, in assenza di documenti di identificazione e dirette a garantire le qualita' personali al pubblico ufficiale durante un controllo, costituiscono il reato di falsa attestazione previsto dall'art. 495 c.p.

  • art. 496 c.p. (falsa dichiarazione)

    Si tratta di disposizione piu' residuale e meno grave rispetto all'art. 495; punisce dichiarazioni mendaci rese al pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, ma la giurisprudenza distingue i casi in cui la dichiarazione abbia valore di attestazione (rientrante nell'art. 495) da quelli in cui sia mera dichiarazione (art. 496).

  • legge n. 125 del 2008

    Modifiche normative che hanno inciso sulla differenziazione tra falsa attestazione e falsa dichiarazione; la giurisprudenza interpreta le dichiarazioni rese senza documenti come possibili attestazioni ai sensi della norma aggiornata.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione che consente, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'accertamento della colpa del ricorrente che giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se una persona, priva di documenti di identificazione, fornisce false generalita' a un pubblico ufficiale durante un controllo, la condotta e' tendenzialmente qualificabile come falsa attestazione ai sensi dell'art. 495 c.p., non come mera falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 496 c.p.
  • Non e' indispensabile che la dichiarazione sia immediatamente trasfusa in un atto pubblico: i controlli di polizia sono normalmente destinati a sfociare in atti pubblici (verbali, annotazioni) e quindi le dichiarazioni rese assumono carattere di attestazione.
  • La differenza pratica tra art. 495 e art. 496 dipende dalla funzione della dichiarazione rispetto al pubblico ufficiale: se mira a garantire l'identificazione e le qualita' personali (sostituendo l'assenza di documenti) si applica l'art. 495.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve fondarlo su motivi seri e non manifestamente infondati: l'inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e, se c'e' colpa, una sanzione pecuniaria.
  • In presenza di obblighi di dimora o altre misure personali, il tentativo di occultare l'identita' può aggravare la rilevanza della condotta e rafforzare la qualificazione come falsa attestazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.