Cassazione Penale, Ordinanza n. 15644/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Viterbo, pronunciata quale giudice di appello contro la decisione del giudice di pace di Viterbo. Il Tribunale aveva annullato la sentenza di primo grado perché i reati per cui vi era stata condanna risultavano già prescritti al momento della pronuncia, revocando di conseguenza le statuizioni civili favorevoli alle parti civili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, l'erroneità della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione; dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare una formula assolutoria più favorevole invece della declaratoria di prescrizione. La memoria difensiva depositata successivamente non ha aggiunto elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non consentito in sede di legittimità il motivo volto a contestare la declaratoria di estinzione per prescrizione senza indicare un concreto e attuale interesse ad ottenere una formula più favorevole. Ha inoltre giudicato generico il motivo fondato sull'art. 129, comma 2, c.p.p., perché privo dell'indicazione degli elementi concreti idonei a far ritenere una causa di proscioglimento nel merito più favorevole della prescrizione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, c.p.p.
La regola della immediata declaratoria delle cause di non punibilità può giustificare una formula assolutoria più favorevole solo se il ricorrente indica elementi concreti e decisivi che impongano tale esito; in mancanza, il motivo è generico.
cod. proc. pen.
La Corte richiama il limite del ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ammissibile solo se l'impugnante individua un concreto vantaggio derivante dall'accoglimento e gli atti da cui esso risulti.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione quando il ricorrente non indichi un interesse concreto e attuale a ottenere una formula di proscioglimento più favorevole.
- La deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede l'allegazione di elementi specifici e oggettivi che rendano evidente l'obbligo del giudice di pronunciare una causa di proscioglimento nel merito immediata e più favorevole della prescrizione.
- La mera affermazione dell'erroneità della prescrizione o dell'omessa assoluzione non basta a superare la causa di inammissibilità se non è supportata dall'indicazione di fatti o atti processuali idonei a dimostrare il vantaggio concreto perseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →