Cassazione Civile, Sentenza n. 2606/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento secondo cui, per le locazioni pluriennali con pagamento frazionato, la base della sanzione per la tardiva registrazione va ragguagliata all'imposta dovuta per la prima annualità. Confermata la compensazione delle spese processuali e specificata l'esenzione dell'Amministrazione dello Stato dall'obbligo del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva annullato l'avviso di sanzione per tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale (canone annuo €504.560, registrato tardivamente con opzione di versamento frazionato). L'Agenzia contestava che, pur in presenza dell'opzione per il pagamento frazionato ex art. 17 DPR 131/1986, la sanzione per tardiva registrazione dovesse essere calcolata sull'intero corrispettivo pattuito per tutta la durata e non solo sull'importo della prima annualità, per evitare disparità sanzionatorie tra chi paga in unica soluzione e chi annualmente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 17, commi 1 e 3
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione ... e' liquidata dalle parti ... entro trenta giorni ... 3. Per i contratti di locazione ... di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. ... In caso di risoluzione anticipata ... il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso ...
Il comma 3 introduce una facolta' di opzione per il pagamento in unica soluzione ma non modifica il carattere annuale del tributo per le locazioni pluriennali di immobili urbani; l'opzione serve a consentire un'incamerazione anticipata e comporta regole particolari (es. rimborso in caso di risoluzione).
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 43, comma 1, lettera h
La base imponibile ... e' costituita ... h) per i contratti ... dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto
In linea generale la base imponibile e' il corrispettivo complessivo per tutta la durata; tuttavia l'art. 17, comma 3, rappresenta una deroga per le locazioni pluriennali urbane consentendo il pagamento annuale, con conseguenze sulla determinazione dell'imposta e delle sanzioni quando sia esercitata l'opzione annuale.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 69
Chi omette la richiesta di registrazione ... e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta
Prevede la misura percentuale della sanzione sulla 'imposta dovuta'; la Corte interpreta che, quando l'imposta e' assolta annualmente (o si opta per il frazionamento), la sanzione deve essere calcolata sull'imposta relativa alla prima annualita' del contratto.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 21, comma 18, lett. a (modifica art. 17 DPR 131/1986)
Ha introdotto la facolta' di pagamento in unica soluzione per le locazioni pluriennali urbane e l'agevolazione (riduzione) connessa; la modifica e' rilevante per comprendere la ratio dell'opzione e il carattere annuale del tributo.
Corte Costituzionale, ordinanza 28 dicembre 2006, n. 461
Richiamata per affermare che l'opzione per il pagamento in unica soluzione non elimina il carattere annuale del tributo e che l'opzione e' stata prevista per finalita' di incasso anticipato, con meccanismi incentivanti e con effetti sul diritto al rimborso.
Massime di principio
- Per le locazioni pluriennali di immobili urbani, se il contribuente sceglie o risulta il pagamento frazionato/annuale ai sensi dell'art. 17, la sanzione per la tardiva registrazione deve essere calcolata sull'imposta relativa alla prima annualità e non sull'intero corrispettivo pluriennale.
- L'opzione per il pagamento in unica soluzione non modifica il carattere annuale del tributo; essa e' uno strumento di deroga finalizzato all'incasso anticipato e comporta regole specifiche (es. diritto al rimborso in caso di risoluzione anticipata).
- La base imponibile prevista dall'art. 43 (corrispettivo per l'intera durata) trova applicazione di regola, ma viene derogata dall'art. 17 per le sole locazioni pluriennali urbane con opzione di pagamento annuale; la determinazione della sanzione deve rispettare questa deroga e la natura annuale del tributo.
- In sede pratica, chi opta per il pagamento annuale deve considerare che, in caso di tardiva registrazione, l'esposizione sanzionatoria sara' commisurata alla prima annualità; chi valuta l'opzione in unica soluzione deve valutare anche l'effetto sul diritto al rimborso in caso di fine anticipata del contratto.
- Le amministrazioni tributarie che impugnano decisioni in questo senso trovano un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario: la controversia e' stata piu' volte risolta dalla Cassazione nel senso esposto, rendendo la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non necessaria salvo novita' rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2582/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2585/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2587/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2588/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2589/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2593/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →