Cassazione Penale, Sentenza n. 27621/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputata contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso operante nei comuni di Poggiomarino e Striano e riconducibile al clan Giuliano. La ricorrente contesta, in sintesi, la valutazione di attendibilità del collaboratore di giustizia fondante l'affermazione di responsabilità: deduce violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni di un collaboratore ritenuto interessato, instabile e mosso da finalità utilitaristiche, senza confrontarsi adeguatamente con le doglianze difensive sulla sua presunta strumentalità, sulla mancanza di riscontri esterni individualizzanti e sul carattere neutro o non decisivo delle intercettazioni e degli altri elementi valorizzati. Sostiene inoltre che le dichiarazioni della compagna del collaboratore e di altra collaboratrice sarebbero state valorizzate in modo contraddittorio o perché de relato, e che mancassero riscontri concreti al ruolo attribuito alla ricorrente quale contabile del sodalizio e agli specifici episodi narrati. Da ultimo, contesta il trattamento sanzionatorio, lamentando carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati i motivi relativi alla valutazione dell'attendibilità del collaboratore e alla congruità dei riscontri, osservando che la Corte di appello ha applicato correttamente i principi sull'art. 192 c.p.p., ha affrontato in modo puntuale le censure difensive, ha valorizzato plurimi elementi convergenti e individualizzanti (tra cui intercettazioni, dichiarazioni di altri soggetti, riscontri di polizia giudiziaria e precedenti sentenze sul medesimo collaboratore), e ha escluso che la collaborazione fosse inficiata dal mero interesse a beneficiare di vantaggi premiali. Ritiene poi generiche e non specificamente correlate alla motivazione impugnata le censure sulla mancata replica alle doglianze di appello, qualificandole come richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità e, comunque, viziate da difetto di specificità. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio viene respinto, perché la pena era stata determinata in misura prossima ai minimi edittali e il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da adeguata motivazione sulla personalità e sulla gravità della condotta. Conseguentemente, la ricorrente è condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile costituita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
È richiamato come titolo del reato associativo mafioso contestato e come riferimento ai reati aggravati riconducibili al sodalizio.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la doglianza difensiva viene respinta perché i giudici di merito hanno individuato riscontri e non si sono limitati a una lettura atomistica della prova.
art. 192, comma 3, c.p.p.
La chiamata in correità richiede la previa verifica di credibilità del dichiarante e la presenza di riscontri esterni autonomi e individualizzanti; la Corte ribadisce che non serve una prova autosufficiente, ma elementi che confermino le specifiche accuse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
È richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.
La Corte evidenzia il difetto di specificità del ricorso, che non si confronta realmente con la motivazione impugnata.
art. 133 c.p.
È richiamato come criterio generale per la determinazione della pena e la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione.
art. 8 della legge n. 203/1991
È richiamato come precedente disciplina premiale collegata alla collaborazione, poi confluita nell'art. 416-bis.1, comma 3, c.p.
art. 416-bis.1, comma 3, c.p.
È indicato come attuale previsione della circostanza attenuante legata al contributo collaborativo.
Massime di principio
- Nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia il giudice deve verificare sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l'attendibilità oggettiva del racconto, ma i riscontri esterni possono essere valorizzati in modo unitario e non occorre seguire una sequenza logica rigidamente tassativa.
- I riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3, c.p.p. devono essere autonomi, indipendenti dalla fonte da verificare e dotati di portata individualizzante rispetto al fatto e alla riferibilità all'imputato; non è necessario che abbiano valore di prova autosufficiente.
- Il mero interesse del collaboratore a ottenere benefici premiali non basta, di per sé, a escluderne la credibilità; occorre distinguere tra interesse generico alla collaborazione e specifico movente a rendere dichiarazioni accusatorie false o inquinate.
- Nel sindacato di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dai giudici di merito, salvo che la motivazione presenti manifeste illogicità o sia meramente apparente.
- La doglianza che si limiti a riproporre in cassazione censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è affetta da difetto di specificità e può essere dichiarata inammissibile o comunque disattesa.
- In tema di trattamento sanzionatorio, una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena sia collocata in prossimità dei minimi edittali e il giudice richiami elementi rilevanti ex art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta sensibilmente dalla media edittale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi ostativi di preponderante rilevanza, senza dover rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva.
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