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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 2406 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento relativa alla riscossione di due avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 per presunta mancata/deficiente notifica dei verbali d'accertamento. Il ricorrente deduceva che le raccomandate informative (c.a.d.) inviate ex art. 140 c.p.c. non avevano perfezionato la giacenza presso l'ufficio postale (le raccomandate sarebbero state erroneamente rispedite al mittente lo stesso giorno del deposito, senza attendere il decimo giorno) e che gli avvisi di ricevimento non riportavano la firma di avvenuta ricezione; in appello ha prodotto certificazione postale (datata 2012) documentante la condotta dell'ufficio postale del 1 dicembre 2009.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (permanente legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate). Ha ritenuto i motivi connessi inammissibili perché la dedotta irregolarità della giacenza postale costituiva un'eccezione nuova introdotta in appello: l'eccezione di nullità della notifica non era stata adeguatamente proposta nel ricorso introduttivo e la produzione di nuova certificazione in appello non poteva trasformare in ammissibile una nuova eccezione. Sono state confermate le regole di delimitazione del thema decidendum in secondo grado (divieto di nuove eccezioni/domande) e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, articolo 140

    La sentenza fa riferimento alla notifica mediante raccomandata e comunicazione dell'avvenuto deposito (c.a.d.) disciplinata dall'art.140 c.p.c.; tuttavia il giudice di legittimità non ha deciso nel merito la validità sostanziale della notifica perché ha escluso l'ammissibilità della nuova eccezione introdotta in appello.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 156, comma 3

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sanatoria del difetto di notifica mediante conoscenza effettiva; la Corte non ha risolto in senso favorevole al ricorrente perché la questione sulla ricezione/effetto degli avvisi è stata ritenuta nuova in appello e quindi inammissibile.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57

    Stabilisce il divieto di nuove domande o eccezioni in grado d'appello nel processo tributario; la Corte ha applicato questo principio per ritenere inammissibile la nuova eccezione sulla condotta dell'ufficio postale.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, comma 2

    Prevede la possibilità di produrre nuovi documenti in appello (nova istruttori) ma la Corte chiarisce che la produzione documentale non può essere usata per introdurre eccezioni o fatti nuovi che amplino il thema decidendum; nuovi documenti sono ammessi solo a supporto di deduzioni già svolte in primo grado.

  • Decreto Legislativo n. 300/1999, articolo 57

    Riferito al trasferimento di competenze dal Ministero alle Agenzie fiscali; la Corte ha ritenuto inammissibile il gravame verso il Ministero perché, a seguito del trasferimento, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto legittimato passivo.

Massime di principio

  • In materia tributaria, le eccezioni di merito e le deduzioni fattuali devono essere svolte nel ricorso introduttivo: non è ammesso introdurre in appello fatti o eccezioni nuovi che amplino il thema decidendum.
  • La produzione di documenti in appello è consentita solo per sostenere le deduzioni già svolte in primo grado; non può trasformarsi in strumento per introdurre nuove eccezioni o modificare radicalmente le difese.
  • Se si contesta la validità della notifica (es. irregolarità di giacenza postale o mancata firma sugli avvisi), è importante produrre e dedurre tali fatti tempestivamente nel ricorso di primo grado; la prova documentale successiva in appello potrebbe essere dichiarata inammissibile se introduce un nuovo percorso difensivo.
  • Le amministrazioni fiscali possono dimostrare l'esecuzione della notifica mediante avvisi di ricevimento e c.a.d.; la contestazione di tali elementi richiede una specifica e tempestiva allegazione delle circostanze che ne inficerebbero l'efficacia.
  • Le azioni devono essere rivolte contro il soggetto amministrativo correttamente legittimato (in genere l'Agenzia delle Entrate), tenendo conto del trasferimento di competenze dalle amministrazioni centrali alle agenzie.

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