Sentenza n. 861/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per cinque giorni dell'attività di pubblico esercizio per asserita seconda infrazione nel quinquennio consistente nell'indebita occupazione di suolo pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento comunale del 4 maggio 2026, notificato il 5 maggio 2026, con cui era stata disposta la sospensione per cinque giorni dell'attività del pubblico esercizio denominato Caffè d'Albis, deducendo l'illegittimità della sanzione e impugnando, per quanto occorresse, anche la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti istruttori richiamati. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato intervenuto nel corso del giudizio. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, ha accolto la domanda della ricorrente relativa alle spese e ha condannato il Comune di Alghero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. La liquidazione contenuta è stata motivata dal sopravvenuto ritiro dell'atto, che ha ridotto l'attività difensiva della controparte.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato nel corso del giudizio e le parti chiedono concordemente di prenderne atto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal ritiro in autotutela dell'atto impugnato, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e considerando anche l'attività difensiva effettivamente svolta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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