Ordinanza n. 169/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Crotone di respingimento della domanda di rinnovo di licenza di porto d'armi per uso caccia prot.n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Crotone di respingimento della domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile che ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il testo non specifica le singole censure dedotte, ma riferisce che esse riguardavano le risultanze istruttorie poste a fondamento del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., riservando ogni valutazione sul merito. In sede di sommario esame, ha ritenuto che le risultanze istruttorie su cui si fonda il decreto impugnato resistano alle censure del ricorrente. Ha inoltre effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico rispetto all'interesse del ricorrente alla sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta dopo il sommario esame della fondatezza delle censure e il bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di pubblica sicurezza può essere negata quando, al sommario esame proprio della fase interinale, le risultanze istruttorie poste a fondamento dell'atto resistono alle censure dedotte.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione del diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi.
- Il rigetto della domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato, quando il giudice dichiari impregiudicata ogni valutazione nel merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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