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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Crotone di respingimento della domanda di rinnovo di licenza di porto d'armi per uso caccia prot.n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Crotone di respingimento della domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile che ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il testo non specifica le singole censure dedotte, ma riferisce che esse riguardavano le risultanze istruttorie poste a fondamento del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., riservando ogni valutazione sul merito. In sede di sommario esame, ha ritenuto che le risultanze istruttorie su cui si fonda il decreto impugnato resistano alle censure del ricorrente. Ha inoltre effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico rispetto all'interesse del ricorrente alla sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta dopo il sommario esame della fondatezza delle censure e il bilanciamento degli interessi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di pubblica sicurezza può essere negata quando, al sommario esame proprio della fase interinale, le risultanze istruttorie poste a fondamento dell'atto resistono alle censure dedotte.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione del diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi.
  • Il rigetto della domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato, quando il giudice dichiari impregiudicata ogni valutazione nel merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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