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Sentenza

Sentenza n. 7650/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8082/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 08.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18760/2024

Giustizia amministrativa202601422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8082/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 8082/2025, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il relativo beneficio economico. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato né documentato l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il persistente inadempimento è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario potrà intervenire, previa richiesta del ricorrente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta una ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, la cui attribuzione deve essere assicurata in sede di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che può ravvisare ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata considerata ragione esimente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato del giudice ordinario, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del comando giudiziale; in mancanza di chiarimenti o documentazione sull’adempimento, la pretesa del creditore può essere accolta.
  • In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa sostanziale già accertata con efficacia di giudicato, dovendosi assicurare l’attuazione del comando contenuto nel titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
  • La nomina del Commissario ad acta può costituire, secondo la valutazione discrezionale del giudice, una ragione ostativa alla contestuale applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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