Sentenza n. 131/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cercepiccola in relazione alla diffida presentata in data 24.05.2025 dall’interessato per l’esecuzione dell’Ordinanza n. 1/2024, con la quale il Comune ha ordinato al sig. Pasqualino Petta il ripristino dello stato dei luoghi sulle aree individuate nei registi catastali al foglio 10 particelle 380, 379, 376 e 364;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sulla diffida del 24 maggio 2025 volta a ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di rimessione in pristino n. 1/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell’area)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario dei terreni interessati dalla realizzazione abusiva di una strada asfaltata, ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia del Comune di Cercepiccola a fronte della diffida con cui aveva chiesto di dare esecuzione all’ordinanza n. 1/2024, adottata nei confronti dell’autore dell’abuso e diretta alla rimozione del conglomerato bituminoso. L’ordinanza era stata impugnata dall’autore dell’abuso, ma non risultava sospesa. Il ricorrente ha sostenuto che, decorso il termine di novanta giorni assegnato per il ripristino e quello generale di trenta giorni dalla diffida, il Comune avrebbe dovuto proseguire il procedimento mediante sopralluogo, accertamento dell’eventuale inottemperanza e adozione degli atti conseguenti previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune e il controinteressato non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti sia l’obbligo del Comune di provvedere sia la condotta omissiva, poiché l’attività di vigilanza e repressione edilizia non si esaurisce nell’adozione dell’ordinanza demolitoria o di rimessione in pristino, ma comprende il compimento degli atti successivi necessari a portare a termine il procedimento previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il proprietario dell’area non responsabile dell’abuso è legittimato ad agire contro il silenzio, in quanto subisce effetti immediati e diretti dall’illecito non represso ed è titolare di un interesse legittimo differenziato all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Il Comune è stato quindi dichiarato inadempiente e condannato ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso conclusivo dell’iter di esecuzione dell’ordinanza n. 1/2024. Il giudice non ha imposto direttamente la demolizione, la sanzione pecuniaria o altri specifici atti materiali, poiché occorreva previamente svolgere il sopralluogo e accertare l’effettiva inottemperanza all’ordine di ripristino. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza del ricorrente entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente di agire contro il silenzio quando sussiste un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Impone all’amministrazione di dare seguito all’ordine di demolizione o rimessione in pristino mediante l’accertamento dell’ottemperanza e, in caso negativo, l’adozione degli atti conseguenti previsti dalla legge.
art. 2 l. 241/1990
Prevede l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto; nella fattispecie il giudice ha richiamato il termine generale di trenta giorni.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato insieme all’art. 31 del d.P.R. 380/2001 per fondare il dovere dell’amministrazione di dare concreta esecuzione agli atti repressivi adottati.
Massime di principio
- L’obbligo comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi non si esaurisce nell’adozione dell’ordinanza di demolizione o di rimessione in pristino, ma comprende il successivo accertamento dell’ottemperanza e, in caso di mancata esecuzione, l’adozione degli atti conseguenti previsti dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
- Il proprietario dell’area non responsabile dell’abuso edilizio è titolare di una posizione differenziata e di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione, sicché può proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
- Quando l’amministrazione non abbia ancora verificato mediante sopralluogo la mancata ottemperanza a un’ordinanza di rimessione in pristino, il giudice può ordinare la prosecuzione e conclusione espressa del procedimento, ma non può imporre direttamente l’adozione della demolizione, di una sanzione pecuniaria o di specifici atti materiali.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza resa ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con attivazione su istanza della parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →