Parere n. 486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/649538 del 19 aprile 2021 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale del 19 aprile 2021 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di cittadinanza, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione. Ha sostenuto di essere stabilmente integrata da oltre vent’anni nel tessuto sociale, lavorativo ed economico italiano, di essere incensurata e di possedere tutti i requisiti richiesti. Ha contestato la rilevanza attribuita a una segnalazione di ricettazione riferita al marito, assumendo che egli fosse stato assolto, e ha ridimensionato la condanna del coniuge per violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti contro familiari e conviventi, risalente a fatti del 1994 e definita con applicazione dell’indulto. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione del diniego per mancata considerazione degli elementi favorevoli. Il ricorso comprendeva anche un’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. Il contraddittorio è stato considerato pienamente rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni. Nel merito, la Sezione ha qualificato la concessione della cittadinanza come esercizio di potere ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione, e non per valutazioni di merito. Ha ritenuto legittimo che il Ministero considerasse anche fatti penalmente rilevanti commessi da un componente del nucleo familiare, valutandoli nell’ambito della prevenzione e del giudizio complessivo sull’integrazione, sull’affidabilità e sulla condotta di vita del richiedente. Nel caso concreto, i reati ascritti al coniuge sono stati ritenuti particolarmente rilevanti e idonei a incidere sul giudizio prognostico relativo all’inserimento della ricorrente nella comunità nazionale. La motivazione del diniego è stata giudicata sufficiente, poiché consentiva di ricostruire il percorso istruttorio e valutativo dell’amministrazione e non si limitava a una rilevazione automatica delle pendenze penali, ma esprimeva un autonomo vaglio critico. La condanna del coniuge, pur risalente, è stata ritenuta idonea a incidere sul requisito dello status illesae dignitatis morale e civile.
Osservazioni
Violazione di legge ed eccesso di potere per errore di fatto
Il motivo è stato respinto. L’amministrazione può considerare, nel giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza, anche fatti penalmente rilevanti riferiti a un componente del nucleo familiare. I reati contestati al coniuge sono stati ritenuti elementi sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare di riferimento. La Sezione non ha ravvisato un travisamento dei fatti idoneo a invalidare il diniego.
Difetto di motivazione
Il motivo è stato respinto. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente perché, mediante il richiamo all’istruttoria e agli elementi penali acquisiti, rendeva intelligibile il percorso conoscitivo e valutativo seguito dal Ministero. Non era necessaria un’esplicitazione dettagliata di ogni elemento favorevole prospettato dalla ricorrente.
Istanza di sospensione
L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana; il relativo procedimento implica una valutazione ampiamente discrezionale dell’idoneità del richiedente all’inserimento nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego garantisce il contraddittorio procedimentale; nel caso esaminato il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la ricorrente non ha presentato osservazioni dopo la comunicazione degli elementi ostativi.
art. 570 c.p.
La condanna del coniuge per violazione degli obblighi di assistenza familiare è stata considerata, insieme agli altri elementi, nel giudizio sull’affidabilità e sull’integrazione del nucleo familiare.
art. 572 c.p.
La condanna del coniuge per maltrattamenti contro familiari e conviventi è stata ritenuta particolarmente rilevante ai fini del giudizio prognostico sull’inserimento della richiedente nella comunità nazionale.
art. 648 c.p.
La segnalazione per ricettazione riferita al coniuge è stata considerata nel quadro istruttorio complessivo, senza che la Sezione ravvisasse un errore di fatto invalidante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato ritenuto applicabile ai fini dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale e il relativo provvedimento è sindacabile in sede amministrativa di legittimità per vizi quali travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o insufficienza della motivazione, ma non per una diversa valutazione di merito dell’opportunità della concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’amministrazione può considerare anche fatti penalmente rilevanti riferibili a un componente del nucleo familiare del richiedente, purché tali elementi siano inseriti in una valutazione effettiva e non automatica dell’affidabilità, della condotta di vita e dell’integrazione complessiva dell’interessato.
- La risalenza nel tempo di una condanna penale non ne esclude automaticamente la rilevanza nel procedimento di concessione della cittadinanza, quando l’amministrazione motivi perché il fatto conserva valore prognostico rispetto all’affidabilità e al requisito dello status illesae dignitatis morale e civile.
- La motivazione del diniego di cittadinanza è sufficiente quando rende intelligibile, anche mediante il riferimento all’istruttoria svolta, il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione; non è necessaria una confutazione analitica di ogni elemento favorevole dedotto dal richiedente.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del decreto del 19 aprile 2021 con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Svolgimento del procedimento amministrativo
La domanda era stata presentata il 14 novembre 2016. Il Ministero aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, inserendolo nel sistema CIVES il 17 febbraio 2021.
Gli elementi ostativi riguardavano principalmente il coniuge della richiedente, a carico del quale risultavano:
- una condanna del Tribunale di Pisa, divenuta irrevocabile nel 2005, per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p.;
- una segnalazione di notizia di reato del 2002 per il reato di cui all’art. 648 c.p.
La ricorrente non aveva presentato osservazioni al preavviso. La Sezione ha pertanto ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio procedimentale. Anche la relazione ministeriale trasmessa nel procedimento relativo al ricorso straordinario è stata inviata alla ricorrente, che non ha formulato controdeduzioni.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha lamentato violazione di legge ed eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione. Ha sostenuto:
- di essere incensurata e stabilmente integrata da oltre vent’anni nella società italiana, sotto il profilo sociale, lavorativo ed economico;
- che la segnalazione per ricettazione riferita al marito fosse erronea, essendo egli stato assolto;
- che la condanna per maltrattamenti riguardasse fatti risalenti al 1994, fosse stata pronunciata in contumacia e accompagnata dall’indulto;
- che il provvedimento non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione della cittadinanza.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale. Il sindacato amministrativo di legittimità può riguardare i vizi dell’esercizio del potere, come il travisamento dei fatti o l’inadeguatezza della motivazione, ma non può sostituire la valutazione di merito compiuta dall’amministrazione.
Nel procedimento il Ministero deve formulare un giudizio complessivo sulla personalità e sulla condotta di vita del richiedente, considerando l’integrazione nella comunità nazionale sotto i profili lavorativo, economico, familiare e dell’irreprensibilità della condotta. La Sezione ha richiamato, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1102; Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122; Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2889; Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2082.
Rilevanza dei fatti penali del coniuge
Secondo il parere, l’amministrazione può tenere conto anche di fatti penalmente rilevanti commessi da un componente del nucleo familiare del richiedente, valutandoli nel quadro della prevenzione e del giudizio prognostico sull’affidabilità del nucleo familiare di riferimento.
Nel caso concreto, i reati attribuiti al coniuge sono stati considerati particolarmente rilevanti. Essi sono stati ritenuti un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, potendo incidere sulle prospettive di inserimento stabile della richiedente. La Sezione ha ritenuto che la condanna, anche se risalente, fosse idonea a incidere sul requisito dello status illesae dignitatis morale e civile.
Motivazione del provvedimento
La motivazione del diniego è stata giudicata sufficiente. La funzione della motivazione consiste nel rendere intelligibile il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione; non è necessario che il provvedimento contenga una confutazione analitica di ogni argomento favorevole prospettato dall’interessato.
La Sezione ha rilevato che il Ministero non si era limitato a registrare in modo automatico e acritico le vicende penali, ma aveva svolto un autonomo vaglio critico, attribuendo a quei fatti un significato concreto nel giudizio sull’integrazione e sull’affidabilità del nucleo familiare.
Esito del ricorso
Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. L’istanza di sospensione è stata assorbita. Il parere non ha ravvisato né errore di fatto, né difetto di motivazione, né un esercizio illegittimo della discrezionalità ministeriale.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e gli eventuali terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →