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Ordinanza

Ordinanza n. 2438/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione prot. n. 0049755 del 4 marzo 2026 di aggiudicazione della gara indetta da Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità per l’affidamento del “servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza e del controllo accessi di Atac S.p.A. comprensivo di servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva, estrapolazione immagini e fornitura di materiale di ricambio” - Lotto 1, in favore della Standard System Engineering S.r.l., per l’importo complessivo di € 3.639.593,17, oltre IVA (All. 1); della Deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2026, con cui il Consiglio di Amministrazione di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità ha deliberato, tra le altre cose, di “aggiudicare l’appalto in favore della Società Standard System Engineering S.r.l. per un importo pari ad € 3.639.593,17 oltre Iva per il Lotto 1 e € 2.260.128,65 oltre Iva per il Lotto 2” (All. 2); - della proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 della procedura di gara de qua formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 16 febbraio 2026, mai messa a disposizione della ricorrente; di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi incluso quello del 18 dicembre 2025, concernente la verifica di ammissibilità delle offerte tecniche dei concorrenti, la loro valutazione e la formazione della graduatoria di gara del Lotto 1 (All. 3); - della nota prot. n. 66941 del 30 marzo 2026 con cui Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela della ricorrente (All. 4); per quanto occorrer possa, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento - nessuno eccettuato e/o escluso - preliminare, preordinato, connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del Lotto 1 e, per l’effetto, di stipulare il contratto di appalto, anche a mezzo di subentro, con declaratoria di nullità e inefficacia, anche retroattiva, del contratto, ove nelle more stipulato; nonché, in via subordinata, per la condanna di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202604365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una gara per il servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza e controllo accessi, unitamente agli atti di gara presupposti e al diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 disposta da Atac S.p.A. in favore dell'impresa controinteressata, nonché la deliberazione del Consiglio di amministrazione, la proposta di aggiudicazione, i verbali della commissione giudicatrice e il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti, in via principale l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro nel contratto, ove stipulato, e in subordine il risarcimento del danno per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia una questione relativa all'attività concretamente esercitata dall'aggiudicataria, da verificare per accertare se essa abbia per oggetto il nolo a freddo di macchinari.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora, poiché il danno lamentato è integralmente risarcibile per equivalente. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'aggiudicazione o degli altri atti impugnati. Il Collegio ha tuttavia disposto un'attività istruttoria, ordinando alla stazione appaltante e all'impresa aggiudicataria di depositare, entro il termine dimidiato previsto per il deposito documentale, chiarimenti sull'attività esercitata dalla controinteressata e sulla verifica se essa abbia concretamente a oggetto il nolo a freddo di macchinari, corredati da ogni documento utile, inclusi controlli delle banche dati, contratti relativi alle attività pregresse ed elementi fiscali. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è trattata secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito documentale istruttorio è stato ordinato entro il termine dimidiato previsto per il rito applicabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto sia integralmente suscettibile di reintegrazione mediante risarcimento per equivalente, poiché in tal caso difetta il periculum in mora.
  • Nel rito appalti, il giudice può disporre in fase cautelare il deposito di chiarimenti e documenti necessari a verificare l'effettivo oggetto dell'attività esercitata dall'aggiudicatario e la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini della gara.
  • La reiezione della domanda cautelare per difetto di periculum non definisce il merito dell'impugnazione e può accompagnarsi alla fissazione dell'udienza pubblica e allo svolgimento di attività istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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