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Sentenza

Sentenza n. 13601/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosceva il beneficio della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, notificata ai fini esecutivi il 16 novembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza riconosceva il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, pari a euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, e condannava il Ministero a darvi applicazione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o provare l’avvenuta esecuzione. Risultavano notificato il titolo esecutivo e decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato fosse regolarmente formato e notificato e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del giudicato. In sede di ottemperanza, il giudice non può riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione del carattere reiterato dell’inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato oggetto di ottemperanza; i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione pubblica.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del giudice amministrativo sull’azione di ottemperanza relativa al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario nei confronti di un’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’inerzia dell’amministrazione può essere accertata anche in assenza di specifici chiarimenti o documenti forniti dall’amministrazione stessa, quando il ricorrente abbia allegato l’inadempimento e l’amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta nel giudicato; l’amministrazione deve conformarsi integralmente al contenuto precettivo della decisione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine e su richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata necessariamente già nella prima decisione di ottemperanza, potendo essere disposta successivamente, su richiesta della parte, qualora l’amministrazione continui a non eseguire il giudicato oltre il termine assegnato.
  • L’inerzia reiterata dell’amministrazione nell’esecuzione di obblighi pecuniari derivanti da giudicati può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo e valutazione competenti, anche ai fini delle eventuali responsabilità di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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