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Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno di essi il diritto alla carta elettronica del docente, per annualità scolastiche diverse e per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere la carta a loro disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale dalla quale risultava che Sogei s.p.a. aveva accreditato, il 4 dicembre 2025, gli importi dovuti nei borsellini elettronici dei ricorrenti. I ricorrenti hanno confermato l’avvenuta esecuzione e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese per soccombenza virtuale. Il TAR ha inoltre verificato che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 5 novembre 2024, mentre il ricorso era stato notificato il 1 dicembre 2025, così risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva delle sentenze di condanna contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza ottemperanda mediante l’accredito degli importi spettanti ai ricorrenti. Ai fini delle spese, il giudice ha ritenuto il Ministero virtualmente soccombente: al momento della proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere le spese, liquidate in 400 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nella liquidazione il TAR ha valorizzato sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che aveva effettuato il pagamento appena tre giorni dopo la notifica del ricorso, sia la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori, idonea a ridurre l’impegno professionale unitario e a giustificare una liquidazione contenuta.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il decorso del termine rileva anche ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

    La disposizione è stata richiamata, in via analogica, per giustificare la riduzione del compenso quando più ricorrenti, con posizione sostanziale e processuale identica, sono assistiti dai medesimi difensori in controversie seriali.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel titolo giudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione può essere considerata virtualmente soccombente se, al momento della proposizione del ricorso, era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La successiva esecuzione spontanea del titolo da parte dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese quando il ricorso di ottemperanza era stato legittimamente proposto per l’inerzia amministrativa protrattasi oltre il termine dilatorio di legge.
  • Nella liquidazione delle spese è possibile tener conto della serialità di controversie identiche trattate dagli stessi difensori, poiché la standardizzazione delle attività e la ripartizione dell’impegno professionale tra più giudizi possono giustificare una riduzione del compenso unitario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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