Cassazione Penale, Sentenza n. 21169/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputava vizio di motivazione all'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, sostenendo l'insufficienza del quadro indiziario e l'omessa considerazione della versione fornita dall'indagato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità delle censure, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. (introduzione del comma 1‑bis). Ha ritenuto che il motivo fosse generico e apodittico e non si confrontasse puntualmente con le ampie e articolate argomentazioni del Tribunale del riesame, che si era fondato su dichiarazioni delle persone offese e su videoriprese. Il Tribunale aveva ricostruito la dinamica (manovre repentine nel traffico, arresto improvviso della marcia per sbarrare la strada, uso di un tirapugni e colpi alle vittime) e qualificato le condotte come violenza privata e violenza fisica, escludendo la giustificazione della difesa personale sulla base del filmato. Per l'inammissibilità la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, conformemente all'art. 616 c.p.p., e ha disposto gli adempimenti di cancelleria
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Disposto richiamato per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione quando non siano osservate le norme procedurali in tema di motivazione e specificità del motivo; la Corte applica il requisito di ammissibilità indicato
art. 581, comma 1‑bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
"l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione»"
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorrente deve indicare puntualmente e in relazione ai singoli capi di decisione i rilievi critici: la mancanza di tale specificità determina l'inammissibilità
artt. 581, 582, 585 e 586 cod. proc. pen.
Richiamati come norme cui deve attenersi la parte per la validità dell'impugnazione; la Corte sottolinea che l'inosservanza di tali disposizioni comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591
art. 610 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di violenza privata: la qualificazione giuridica delle condotte contestate (sbarrare la strada, impedire la marcia, costringere le vittime) è stata effettuata richiamando i principi relativi a tale reato
art. 61, nn. 1 e 2 cod. pen.
Richiamati come circostanze aggravanti applicate ai fatti concreti; la Corte non discute la qualificazione ma valuta solo la specificità del motivo di impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento contro il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile; la Corte la applica per imporre il pagamento delle spese
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Citata per affermare il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende richiede che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente tale elemento e ha quantificato equitativamente la somma
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale e specifico i rilievi critici rispetto ai capi e ai punti della motivazione impugnata; affermazioni generiche sull'insufficienza degli indizi sono normalmente inammissibili
- Il confronto diretto e argomentato con la motivazione del giudice di merito è elemento essenziale: il ricorrente deve mostrare quali elementi di fatto o diritto sono stati erratamente valutati o omessi
- Quando il giudice di merito si fonda su prove documentali (es. videoriprese) e su dichiarazioni concordanti delle persone offese, la mera contestazione astratta della ricostruzione difficilmente supera il vaglio di ammissibilità
- La sussistenza della giustificazione soggettiva (es. difesa personale) va valutata in rapporto alle prove disponibili; se le riprese smentiscono la versione difensiva, la misura cautelare può essere ritenuta proporzionata
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende salvo prova di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- Per contestare una misura cautelare è necessario non solo negare i fatti, ma mostrare punti concreti e circostanziati in cui la valutazione delle esigenze cautelari (idoneità delle indagini, gravità indiziaria, pericolo di inquinamento probatorio, esigenza di cautela) sia stata vizata
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