Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10732/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, quale legale rappresentante di uno studio legale associato, ha agito per ottenere dal condominio il pagamento di compensi professionali per l'attività difensiva prestata in una controversia originata da danni da infiltrazioni asseritamente imputati alla società costruttrice, relativi a un complesso edilizio ristrutturato e poi costituito in condominio. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che lo studio associato non fosse legittimato ad agire per mancanza di un conferimento dell'incarico allo studio, e che, quanto alla pretesa personale del singolo avvocato, non fosse provato che il mandato fosse stato conferito anche a lui, risultando invece l'attività processuale svolta solo da altro professionista associato. Il ricorso per cassazione deduceva: violazione dell'art. 36 c.c. e delle norme sulla formazione e interpretazione dei contratti per avere negato la capacità dello studio associato di stipulare contratti di patrocinio e di essere centro di imputazione del rapporto; errata affermazione dell'inopponibilità ai terzi delle clausole statutarie che regolavano i rapporti interni tra associati; violazione delle norme sulla cessione del credito per non avere riconosciuto che, secondo lo statuto, i crediti professionali degli associati spettavano all'associazione; omesso esame di un fatto decisivo, cioè i pagamenti effettuati dal condominio allo studio, invocati come riconoscimento della legittimazione attiva. La Corte ha accolto i primi tre motivi e ha assorbito il quarto, cassando con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla legittimazione attiva dello studio professionale associato. Ha affermato che il giudice di merito, ai sensi dell'art. 36 c.c., deve verificare il contenuto degli accordi tra gli associati per stabilire se lo studio sia autorizzato a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti professionali, anche quando l'incarico sia poi svolto dal singolo professionista. Nel caso concreto, il tribunale non aveva considerato le clausole statutarie richiamate, dalle quali poteva emergere che l'attività fosse svolta in nome e per conto dell'associazione e che i compensi spettassero allo studio. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione affinché rivaluti la legittimazione attiva dello studio, individuando dapprima chi avesse ricevuto l'incarico professionale e poi verificando se gli accordi associativi attribuissero allo studio il potere di rappresentanza e di azione per il credito professionale. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 36 c.c.

    Gli accordi tra gli associati delle associazioni non riconosciute possono attribuire allo studio professionale associato la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, sicché il giudice deve verificare concretamente lo statuto per accertare la legittimazione attiva.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le clausole statutarie integrano la disciplina negoziale idonea a fondare la conclusione di contratti di patrocinio da parte dell'associazione.

  • art. 1323 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in connessione con la disciplina contrattuale applicabile agli accordi associativi e ai rapporti di patrocinio.

  • art. 38 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'opponibilità ai terzi delle regole organizzative interne dell'associazione, nei limiti rilevanti ai fini della legittimazione attiva.

  • art. 19 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo ambito della disciplina degli enti associativi e della loro capacità di operare verso l'esterno.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato per affermare che il diritto al compenso professionale è cedibile e può essere attribuito allo studio associato in base agli accordi tra gli associati.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia della cessione del credito e la sua opponibilità nei rapporti con il debitore ceduto.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Norma del rito sommario nel cui ambito è stata emessa l'ordinanza impugnata.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Norma richiamata per individuare il provvedimento conclusivo del procedimento sommario deciso dal tribunale.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Disciplina speciale del procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; l'ordinanza conclusiva non è appellabile ma ricorribile per cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.

  • art. 404 comma 2 c.p.c.

    Richiamato in tema di efficacia riflessa del giudicato e opposizione di terzo.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sul principio di personalità della prestazione professionale, compatibile con l'autonomia dello studio associato.

  • d.lgs. n. 96 del 2001, art. 25, comma 1

    Richiamato come conferma che i compensi derivanti dall'attività professionale dei soci possono costituire crediti della società/studio associato.

Massime di principio

  • Lo studio professionale associato, pur privo di personalità giuridica, può essere un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, se gli accordi tra associati lo prevedono, può avere legittimazione a stipulare contratti professionali e a far valere in giudizio i crediti per compensi.
  • Ai fini della legittimazione attiva dello studio associato non basta verificare la procura alle liti: occorre accertare chi abbia ricevuto l'incarico professionale sul piano sostanziale e se lo statuto attribuisca all'associazione il potere di rappresentanza e la titolarità del credito.
  • Le clausole interne dell'associazione non sono di per sé irrilevanti verso il terzo debitore quando servono a determinare il soggetto titolare del credito e il regime di imputazione del rapporto professionale; il giudice deve esaminarle concretamente.
  • Il diritto al compenso professionale non è, in linea di principio, sottratto alla circolazione: può essere attribuito o ceduto allo studio associato se ciò risulta dagli accordi tra gli associati.
  • In sede di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 14 d.lgs. 150/2011, l'ordinanza conclusiva del procedimento è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione quando la controversia investe sia il quantum sia l'an debeatur.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.