Sentenza n. 3890/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - della nota dell’ASL Napoli 3 Sud datata 27.01.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di chiusura del procedimento per il recupero del saldo amministrativo-contabile relativo all’anno 2010, con richiesta di restituzione di € 91.788,79
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la nota con cui l’ASL ha accertato un pagamento eccedente il dovuto e richiesto la restituzione di € 91.788,79. Ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d’urgenza; il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento; l’omessa prova dello sforamento riferito all’intera macroarea tariffaria; il lungo intervallo temporale, di circa tredici anni, tra l’erogazione delle prestazioni e la richiesta di rimborso, che avrebbe imposto una più approfondita valutazione; nonché il diritto alla remunerazione delle prestazioni comunque erogate, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10798/2015. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione dei corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale di accreditamento.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha accolta. Ha ritenuto che le censure non riguardassero gli atti autoritativi presupposti, con i quali l’amministrazione aveva disposto la regressione tariffaria o stabilito i relativi criteri, ma esclusivamente le modalità e i tempi della concreta applicazione della regressione e la determinazione dell’importo da restituire. In tale fase l’ASL agisce iure privatorum, mediante atti paritetici e mere operazioni di calcolo fondate sugli accordi contrattuali, senza esercizio di potere discrezionale o autoritativo. Il petitum sostanziale concerne quindi l’effettiva debenza e quantificazione dei corrispettivi spettanti alla struttura privata accreditata, materia attinente a un diritto soggettivo e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il giudizio sia riproposto dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992
I rapporti economici tra Servizio sanitario nazionale e strutture private accreditate sono regolati da appositi accordi contrattuali, rilevanti per la determinazione dei corrispettivi.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
art. 73 c.p.a.
Il TAR rileva il mancato deposito di memorie difensive da parte della ricorrente, senza attribuirgli un autonomo effetto decisorio.
Massime di principio
- Le controversie relative alla concreta applicazione della regressione tariffaria nei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando contestano soltanto le modalità, i tempi o i calcoli della riduzione dei corrispettivi, senza mettere in discussione gli atti autoritativi presupposti che hanno stabilito la regressione e i relativi criteri.
- Quando il rapporto tra ASL e struttura privata accreditata è regolato da un accordo contrattuale e la controversia riguarda l’effettiva debenza o quantificazione del corrispettivo per le prestazioni sanitarie, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La verifica della giurisdizione deve essere compiuta in base al petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva, non alla qualificazione formale della domanda come impugnazione di un atto amministrativo.
- Nella fase di liquidazione e recupero dei corrispettivi, l’ASL opera come parte del rapporto paritetico e non esercita poteri autoritativi quando si limita ad applicare meccanismi contrattuali e a compiere operazioni di calcolo entro il tetto di spesa previsto.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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