Sentenza n. 21/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. 1385/2024, avente ad oggetto l’attivazione della “carta elettronica del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'attivazione della carta per complessivi euro 2.000,00 e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata al Ministero il 16 luglio 2024 e non appellata, era passata in giudicato, ma non era stata eseguita. Dopo un'ordinanza istruttoria che le aveva imposto di depositare la prova del passaggio in giudicato, la ricorrente ha adempiuto. Il Collegio ha tuttavia rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., che il ricorso era stato notificato al Ministero esclusivamente presso il domicilio reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato competente, come richiesto dall'art. 11, primo comma, R.D. n. 1611/1933, nel testo modificato dalla l. n. 260/1958. Il Ministero non si è costituito in giudizio, sicché non si è verificata la sanatoria dell'irregolarità notificatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorso per ottemperanza contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, mentre nella specie la notifica era stata effettuata soltanto presso il domicilio reale del Ministero. La mancata costituzione dell'amministrazione ha impedito la sanatoria degli effetti della notifica, che avrebbe potuto derivare dalla costituzione in giudizio. Il TAR ha precisato che la ricorrente può riproporre il ricorso entro il termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese in ragione della mancata costituzione del Ministero, con compensazione delle spese nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
"Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"
È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica.
art. 11, comma 1, R.D. 1611/1933
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente"
La notifica del ricorso contro un'amministrazione statale deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente e non presso il mero domicilio reale dell'amministrazione.
art. 73 c.p.a.
Consente al Collegio di rilevare la questione di inammissibilità e di sottoporla al contraddittorio delle parti nel corso della camera di consiglio.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Individua il termine entro il quale la parte può riproporre il ricorso per ottemperanza dopo la declaratoria di inammissibilità.
art. 1, l. 260/1958
Ha modificato l'art. 11 R.D. 1611/1933, confermando la regola della notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il ricorso proposto contro un'amministrazione statale, anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza, deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, secondo l'art. 11 R.D. 1611/1933; la notifica effettuata esclusivamente presso il domicilio reale dell'amministrazione non è idonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'irregolarità della notifica del ricorso all'amministrazione statale può essere sanata dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione stessa; in mancanza di costituzione, la sanatoria non si verifica e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- Dopo la declaratoria di inammissibilità per omessa notifica presso l'Avvocatura dello Stato, il ricorso per ottemperanza può essere riproposto entro il termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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