Ordinanza n. 7280/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza n 25651 spedita in data 06.02.2023 e avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania (munito del certificato di Adeverinta) presso l'Università di Ovest "Vasile Goldis" di Arad-Dipartimeto per la preparazione personale docente, 310025 Arad, Romania Blvd. Revolutiei nr. 94-96, in data 27.10.2022 e rilasciato in data 24.11.2022; nonché per la declaratoria della fondatezza della pretesa consacrata nella predetta istanza; e la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all’emanazione del provvedimento di riconoscimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato per provvedere sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo estero di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Dopo la sentenza del TAR n. 11183 del 31 maggio 2024, che aveva nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione all'obbligo di provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario. L'istanza è stata motivata dal fatto che il commissario avrebbe dovuto provvedere entro febbraio 2025, ma non risultava adottato alcun provvedimento espresso. Né il Ministero né il commissario hanno fornito giustificazioni per l'ulteriore e ampio ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti per sostituire il commissario ad acta originariamente nominato a causa della sua inerzia. Al commissario subentrerà, con facoltà di delega, il Dirigente dell'Ufficio III – Accesso programmato della Direzione generale del Diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, previa acquisizione degli atti del fascicolo. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese della fase, liquidate in 400 euro per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta nominato per dare esecuzione all'obbligo dell'amministrazione di provvedere rimane inerte oltre il termine assegnato, e né l'amministrazione né il commissario giustificano il ritardo, il giudice amministrativo può sostituirlo con altro soggetto, assegnando a quest'ultimo un nuovo termine per provvedere.
- Nella fase di esecuzione relativa a un obbligo di provvedere, la mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato costituisce presupposto sufficiente, in assenza di giustificazioni, per disporre la sostituzione del commissario ad acta già nominato.
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