Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.; il Tribunale aveva ritenuto preclusiva la sussistenza di arresti domiciliari cautelari in altro procedimento (regime di AA.DD.); il ricorrente deduce che tali arresti domiciliari non erano preclusivi, e che peraltro erano già cessati (sostituiti con obbligo di presentazione alla p.g. dal 15/12/2022), circostanza documentata e dedotta al giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la custodia cautelare per causa diversa da quella oggetto di esecuzione non è di per sé preclusiva dell'ammissione a misure alternative, incidendo soltanto sulla concreta eseguibilita della misura la quale, se del caso, va postergata fino alla cessazione della custodia. Nel caso concreto la custodia cautelare era già cessata al tempo della decisione. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il riferimento normativo concerne l'esecuzione sospesa del titolo; nella decisione la norma è considerata nel contesto della valutazione sulla possibilità di applicare misure alternative alla detenzione in presenza di provvedimenti cautelari distinti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019 (Alfardous, Rv. 276609-01); Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014 (Cherni, Rv. 260523-01); Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014 (Pappalardo, Rv. 259024-01)
La Corte ha interpretato la giurisprudenza consolidata nel senso che la detenzione cautelare per fatto diverso non esclude automaticamente l'ammissione a misure alternative; essa incide solo sulla eseguibilita pratica della misura, che può essere rinviata fino alla cessazione della custodia cautelare
Massime di principio
- La detenzione cautelare in un procedimento diverso non è automaticamente preclusiva della concessione di misure alternative in sede esecutiva: il giudice deve valutare il merito della richiesta
- Se sussistono i presupposti per una misura alternativa, la sua esecuzione può essere postergata fino alla cessazione della misura cautelare che ne impedisca l'attuazione concreta
- Se la custodia cautelare è già cessata al momento della decisione, il giudice non può fondare il rigetto della misura alternativa su una situazione cautelare ormai estinta
- In casi analoghi è efficace documentare e dedurre formalmente la cessazione della custodia cautelare (p.es. provvedimento di sostituzione della misura) e richiamare la giurisprudenza di legittimità pertinente
- Se la custodia è ancora in corso, il difensore può chiedere comunque la valutazione favorevole nel merito e la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa fino alla cessazione della custodia
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