Sentenza n. 13913/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare collegiale idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso - del comunicato del GSE del 28 gennaio 2026, pubblicato sul sito internet del GSE, avente ad oggetto: TRANSIZIONE 5.0, DAL 30 GENNAIO ABILITATE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA E COMPELETAMENTO PER LE DOMANDE TECNICAMENTE AMMISSIBILI (doc.n.1); - della successiva nota trasmessa alla ricorrente in data 29 gennaio 2026, avente ad oggetto Comunicazione di abilitazione alla gestione sulla Piattaforma Informatica del GSE della richiesta Tecnicamente Ammissibile di cui al “Piano Transizione 5.0 (art.38 del decreto legge 2 marzo 2024), con la quale è stata comunicata la possibilità di accedere alla piattaforma informatica ai fini di completare le fasi c.d. di Conferma 20 e successivamente di Completamento (doc.n.2); - della comunicazione del GSE del 27 febbraio 2026, con la quale è stato comunicato alla ricorrente di poter procedere alla comunicazione di completamento di cui al decreto “Transizione 5.0” (doc.n.3); - dell'indicazione sul portale telematico del GSE domanda annullata (doc.n.4); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, ivi compreso un eventuale provvedimento espresso di annullamento della domanda, allo stato non comunicato alla ricorrente, nonché di eventuali elenchi e/o graduatorie dei soggetti che hanno partecipato e concluso l’iter procedimentale della misura TRANSIZIONE 5.0, allo stato non resi noti, nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente; - in parte qua, dell'art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce il termine del 28 febbraio 2026 per la comunicazione di completamento, senza coordinarlo con la procedura prevista dal comma 3 per l'ipotesi di indisponibilità delle risorse e, conseguentemente, dell’art. 12, comma 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 dello stesso articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta; - con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a completare regolarmente l'iter della procedura TRANSIZIONE 5.0.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della domanda sulla piattaforma GSE e atti relativi alla procedura Transizione 5.0, nonché art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva presentato domanda per il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 relativo a un progetto di innovazione. Il GSE aveva comunicato l’esaurimento delle risorse, precisando che le domande sarebbero state trattate secondo l’ordine cronologico in caso di nuova disponibilità. Successivamente, il GSE aveva abilitato l’impresa ad accedere alla piattaforma per le fasi di conferma e completamento, indicando il termine del 28 febbraio 2026. L’impresa aveva trasmesso la comunicazione relativa agli ordini con pagamento dell’acconto, ma la domanda risultava poi annullata sul portale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 del decreto interministeriale e dell’art. 38 del d.l. 19/2024, il difetto di competenza, la carenza di potere, la violazione dei principi di legalità e tipicità, del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto rispettare le fasi intermedie previste per l’ipotesi di indisponibilità delle risorse e che il termine del 28 febbraio 2026 non potesse decorrere senza il previo perfezionamento di tali fasi. Con il secondo motivo ha denunciato disparità di trattamento, violazione di uguaglianza e proporzionalità e lesione dell’affidamento rispetto alle imprese che avevano ricevuto la conferma della prenotazione prima del 6 novembre 2025. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del legittimo affidamento riposto nella comunicazione individuale del GSE del 29 gennaio 2026, ritenuta priva dell’indicazione di un termine finale perentorio. Con il quarto motivo ha contestato la legittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega e violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, chiedendo in subordine di qualificare il termine del 28 febbraio 2026 come ordinatorio o decorrente solo dal perfezionamento della sequenza procedimentale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il credito d’imposta Transizione 5.0 costituisca, per struttura e funzione, un finanziamento pubblico volto a incentivare progetti innovativi con risparmio energetico. Il GSE esercita poteri di verifica anche tecnica sui requisiti e sulle certificazioni, distinti dalla successiva fruizione fiscale del beneficio affidata all’Agenzia delle entrate; prima dell’attribuzione del beneficio l’impresa è titolare di un interesse legittimo pretensivo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. L’art. 38, comma 17, del d.l. 19/2024 attribuisce al decreto interministeriale il potere di disciplinare modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni e della documentazione. L’art. 12 del decreto ha previsto due termini essenziali: completamento del progetto entro il 31 dicembre 2025 e invio della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026. Il termine finale è perentorio e non può essere posticipato per effetto della sospensione della procedura dovuta all’esaurimento delle risorse. La procedura è ripresa quando si sono rese disponibili nuove risorse e l’impresa avrebbe dovuto predisporre tempestivamente la documentazione necessaria. L’annullamento risultante dalla piattaforma non richiedeva una motivazione rafforzata, poiché derivava direttamente dal mancato assolvimento, entro il termine, degli oneri documentali necessari al perfezionamento della fattispecie agevolativa. Il secondo motivo è stato respinto: le imprese che avevano ricevuto la conferma prima del 6 novembre 2025 non si trovavano in situazione identica a quelle interessate dalla successiva disponibilità di risorse; inoltre, la disparità di trattamento richiede l’identità assoluta delle situazioni e una prova rigorosa. Non è sproporzionato imporre un adempimento noto o prevedibile sin dall’inizio, né l’incertezza sull’effettivo riconoscimento del beneficio esonera l’impresa dall’autoresponsabilità. Il terzo motivo è stato respinto: la comunicazione del GSE non aveva introdotto un nuovo termine, ma consentiva l’accesso alla piattaforma nel rispetto del termine già stabilito dal decreto. Il legittimo affidamento è configurabile, in materia di incentivi, solo dopo il superamento positivo delle verifiche e l’effettiva attribuzione del beneficio; non può maturare mentre la domanda è ancora in istruttoria e manca documentazione essenziale. Il quarto motivo è stato respinto: il termine perentorio del 28 febbraio 2026 rientra nella delega conferita dall’art. 38, comma 17, del d.l. 19/2024. L’art. 12, comma 3, riguarda la nuova disponibilità di risorse originariamente stanziate e liberate, idonea a determinare uno scorrimento, non la disponibilità di nuove risorse sopravvenute. L’interpretazione accolta evita di privare di effetto utile la disciplina della misura finanziata dal PNRR. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 38 d.l. 19/2024, convertito dalla l. 56/2024
Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni; verifica la correttezza formale delle certificazioni e la rispondenza del loro contenuto alle disposizioni.
Attribuisce al GSE poteri di verifica tecnica sui requisiti e sui presupposti del beneficio, funzionali all’esercizio di un potere amministrativo e non a una mera attività materiale.
art. 38, comma 16, d.l. 19/2024
Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, [...] il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.
Conferisce al GSE il potere di controllare i requisiti tecnici e i presupposti del beneficio e di annullare la prenotazione quando tali presupposti risultino mancanti.
art. 38, comma 17, d.l. 19/2024
Le modalità attuative delle disposizioni [...] con particolare riguardo [...] al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Costituisce adeguata base normativa per il decreto interministeriale, compresa la fissazione dei termini di trasmissione della documentazione.
art. 12 decreto interministeriale 24 luglio 2024
Completamento da parte dell’impresa “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”.
Il termine del 28 febbraio 2026 è essenziale e perentorio; il suo mancato rispetto impedisce il perfezionamento della procedura agevolativa.
art. 12, comma 3, decreto interministeriale 24 luglio 2024
Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
La disposizione riguarda la liberazione di risorse originariamente stanziate, ad esempio per rinuncia, decadenza o riduzione di importi, e non la sopravvenuta disponibilità di nuove risorse.
art. 12, comma 6, decreto interministeriale 24 luglio 2024
In ogni caso entro il 28 febbraio 2026.
Fissa un termine finale perentorio, non suscettibile di proroga o di postposizione per il mancato svolgimento di fasi intermedie.
art. 12, comma 9, decreto interministeriale 24 luglio 2024
Il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 [...] comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta.
Collega espressamente il mancato rispetto dei termini e degli oneri documentali al mancato perfezionamento della procedura.
art. 133, comma 1, lettera o, c.p.a.
La materia energetica e l’esercizio di poteri amministrativi connessi alla misura contribuiscono al radicamento della giurisdizione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata quando l’esclusione deriva direttamente dal mancato assolvimento, entro il termine, degli oneri documentali essenziali.
Massime di principio
- Il credito d’imposta previsto da una misura pubblica di incentivazione può integrare un finanziamento pubblico, con conseguente giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla fase di riconoscimento quando l’amministrazione eserciti poteri di verifica tecnica e valutazione dei requisiti; la successiva fruizione fiscale del credito resta distinta dalla fase amministrativa di attribuzione.
- Quando la disciplina di un incentivo finanziato con risorse PNRR stabilisce che la comunicazione di completamento deve essere trasmessa “in ogni caso” entro una determinata data e collega il mancato invio al mancato perfezionamento della procedura, il termine ha natura perentoria e non è prorogabile per il mancato svolgimento di fasi intermedie.
- La sopravvenuta disponibilità di nuove risorse non impone necessariamente la riapertura o la ripetizione dell’intera sequenza procedimentale, quando la disciplina distingue tale ipotesi dalla liberazione di risorse originariamente stanziate e il termine finale per il completamento è ancora applicabile.
- L’impresa che richiede un beneficio pubblico ha l’onere di predisporre e trasmettere tempestivamente tutti gli elementi documentali necessari a dimostrare la sussistenza dei requisiti; il mancato assolvimento di tale onere ricade nella sua sfera di autoresponsabilità e impedisce il perfezionamento della fattispecie agevolativa.
- Il legittimo affidamento dell’aspirante beneficiario non sorge per il solo fatto dell’abilitazione alla piattaforma o dell’ammissione a una fase intermedia della procedura, quando il beneficio non sia stato ancora attribuito e siano ancora da verificare i requisiti tecnici e documentali.
- La disparità di trattamento può essere riconosciuta solo in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di una differenziazione irragionevole; la diversa collocazione temporale delle domande e la diversa disponibilità delle risorse possono giustificare trattamenti procedimentali differenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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