L.R. Toscana 82/2009
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona. L’accreditamento è richiesto per erogare prestazioni per conto degli enti pubblici, ha validità su tutto il territorio regionale, dura cinque anni per le strutture ed è soggetto a verifiche periodiche e controlli, con decadenza o revoca in caso di mancato adeguamento. Prevista anche una disciplina transitoria per i soggetti già accreditati.
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato toscano
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato
La legge regionale toscana disciplina il sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona, pubblici e privati, nell’ambito del sistema sociale integrato. L’obiettivo è garantire qualità, adeguatezza delle prestazioni, tutela dei diritti di cittadinanza sociale e pluralità dell’offerta.
Ambito di applicazione e finalità
L’accreditamento riguarda:
- strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private;
- servizi di assistenza domiciliare;
- altri servizi alla persona, compresi quelli nell’area dell’integrazione socio-sanitaria.
Per “altri servizi alla persona” si intende l’insieme dei servizi orientati a garantire uguaglianza rispetto ai diversi stati di bisogno, valorizzazione delle capacità personali e sostegno all’autonomia di soggetti non autosufficienti o in situazione di disagio.
Natura dell’accreditamento e effetti
L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento attuativo. Esso attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti ed ha validità su tutto il territorio regionale.
Per i soggetti pubblici l’accreditamento è obbligatorio. Costituisce inoltre condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato, nei limiti delle risorse disponibili.
I destinatari delle prestazioni possono scegliere tra strutture e servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, subordinatamente alla definizione di un progetto individuale di intervento e nel rispetto della disciplina ISEE e del fondo regionale per la non autosufficienza.
Requisiti per l’accreditamento
I requisiti riguardano l’intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e sono differenziati per tipologia di soggetto:
- per le strutture: organizzazione del servizio, aspetti tecnico-professionali e formativi, modalità di rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori;
- per l’assistenza domiciliare: organizzazione, professionalità ed esperienza, capacità di rispondere ai bisogni di cura a domicilio, rilevazione della soddisfazione degli utenti e, con limiti specifici, degli operatori;
- per gli altri servizi alla persona: capacità organizzativa, competenza professionale ed esperienza socio-assistenziale adeguate a gestire situazioni complesse, rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori.
I requisiti devono essere coerenti con le norme su sicurezza e regolarità del lavoro e tengono conto anche della promozione dei diritti di cittadinanza, della solidarietà, della coesione e della qualità della vita.
Il regolamento regionale definisce i requisiti generali di accreditamento per tipologia di struttura e servizio; i requisiti specifici sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, che individua anche gli indicatori per la verifica dei risultati.
Procedura di accreditamento delle strutture
Le strutture pubbliche e private individuate dalla normativa di settore, purché autorizzate al funzionamento, presentano domanda alla Giunta regionale.
La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti:
- il possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
- il possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalla deliberazione della Giunta.
La Giunta regionale rilascia l’accreditamento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, previa verifica della regolarità formale, e ne dà comunicazione alla struttura e al comune in cui essa è ubicata.
L’accreditamento dura 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza. Per il rinnovo, la struttura deve presentare una nuova istanza entro la scadenza, a pena di decadenza.
Se la struttura è nuovamente autorizzata per trasferimento di sede o modifica della tipologia di servizio, deve richiedere un nuovo accreditamento.
La Regione istituisce un elenco delle strutture accreditate, con adeguate forme di pubblicità e aggiornamento.
Procedura di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona
I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi non lucrativi, presentano istanza al comune nel cui territorio hanno la sede operativa.
Gli operatori individuali presentano istanza al comune presso il quale sono domiciliati. Per essi l’accreditamento è rilasciato, previa verifica della regolarità formale, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure, se del caso, dalla data di presentazione della documentazione prevista dal DPR 445/2000.
L’accreditamento non si applica agli operatori individuali impiegati in progetti di “Vita indipendente” e a coloro che prestano attività per legami personali con l’assistito fuori da qualsiasi rapporto contrattuale.
Il comune istituisce l’elenco degli erogatori accreditati, con pubblicità, aggiornamento e diffusione alle istituzioni interessate nel rispetto della protezione dei dati personali.
Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
I soggetti accreditati devono effettuare periodicamente la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori fissati dalla Giunta regionale, per individuare eventuali azioni correttive e migliorare la qualità.
Per le strutture, la verifica va effettuata entro un anno dall’accreditamento e poi ogni anno; la documentazione deve essere trasmessa alla Giunta entro lo stesso termine, a pena di decadenza.
Per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, la verifica va effettuata entro un anno dall’accreditamento e poi annualmente; la documentazione va trasmessa al comune competente entro il medesimo termine, a pena di decadenza.
Controlli e conseguenze dell’irregolarità
Per le strutture, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla entro un anno dall’accreditamento il possesso dei requisiti generali e specifici. Il controllo riguarda tutte le strutture accreditate per la prima volta e, in caso di rinnovo, un campione secondo i criteri del regolamento.
Per i servizi, il comune effettua controlli entro 90 giorni dall’accreditamento e successivamente ogni anno sul mantenimento dei requisiti e sulla verifica dell’attività svolta.
In caso di esito negativo:
- viene assegnato un termine di adeguamento non inferiore a 30 giorni;
- se l’adeguamento non avviene, viene inviato un sollecito formale;
- se persiste l’inadempimento, per le strutture la Giunta revoca l’accreditamento e non può concederlo nuovamente prima di 6 mesi; per i servizi il comune revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.
Decadenza automatica
La legge prevede casi di decadenza automatica dell’accreditamento.
Per le strutture, la decadenza opera se:
- viene meno l’autorizzazione;
- la comunicazione di adeguamento prevista dalla norma transitoria è effettuata oltre un anno dall’approvazione della deliberazione sui requisiti specifici;
- la verifica annuale non viene trasmessa nei termini;
- la struttura resta inattiva per un anno e non è in grado di effettuare la verifica.
Per i servizi, la decadenza opera se:
- la comunicazione di adeguamento transitoria è oltre un anno dalla deliberazione sui requisiti specifici;
- la verifica annuale non viene trasmessa nei termini.
Regolamento di attuazione e atti regionali
Il regolamento di attuazione disciplina:
- i requisiti generali di accreditamento;
- le modalità di concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;
- numero, scelta, incompatibilità e funzionamento del Gruppo tecnico regionale di valutazione;
- modalità e criteri dei controlli;
- processi informativi regionali.
La Giunta regionale definisce inoltre, con deliberazione, i requisiti specifici per tipologia di servizio e gli indicatori di verifica.
Gruppo tecnico regionale di valutazione
Per i controlli sulle strutture la Giunta si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione e del relativo coordinatore. Il direttore della direzione competente costituisce il gruppo con proprio decreto.
I componenti sono esperti in qualità e valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato. Al coordinatore spettano indennità di carica e rimborso spese; ai valutatori spettano compenso e rimborso spese, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Processi informativi e pubblicità dei dati
La Regione definisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, i processi informativi necessari all’attivazione e all’implementazione del sistema, in coerenza con la normativa regionale e nazionale sull’amministrazione elettronica e sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni dell’elenco delle strutture accreditate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Disciplina transitoria
Le strutture e i servizi già accreditati devono adeguarsi, entro un anno dall’approvazione della deliberazione sui requisiti specifici, ai requisiti generali e specifici previsti dalla nuova disciplina.
Entro lo stesso termine devono comunicare l’avvenuto adeguamento:
- le strutture, alla Regione, che lo segnala al comune;
- i servizi, al comune.
Per le strutture, l’accreditamento decorre per 5 anni dalla data della comunicazione di adeguamento.
Entro un anno dalla comunicazione di adeguamento e poi annualmente, strutture e servizi già accreditati devono effettuare la verifica dell’attività svolta e trasmettere la relativa documentazione. Su tali soggetti il controllo successivo è svolto, per le strutture, dalla Giunta con il Gruppo tecnico e, per i servizi, dal comune.
Obsolescenza pratica
L’atto conserva una disciplina generale ancora utile per l’accreditamento dei servizi sociali toscani, ma alcune parti originarie sono state abrogate o sostituite. Non risultano, tuttavia, elementi tali da renderlo complessivamente obsoleto, poiché la materia dell’accreditamento è tuttora operativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 80/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 81/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 83/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 84/2009
- Legge · 29 dic 2009L.R. Toscana 87/2009
- Legge · 29 dic 2009L.R. Toscana 86/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →