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Legge

L.R. Toscana 82/2009

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Normativa regionaleL.R. Toscana 82/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana l’accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona. L’accreditamento è richiesto per erogare prestazioni per conto degli enti pubblici, ha validità su tutto il territorio regionale, dura cinque anni per le strutture ed è soggetto a verifiche periodiche e controlli, con decadenza o revoca in caso di mancato adeguamento. Prevista anche una disciplina transitoria per i soggetti già accreditati.

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato toscano

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato

La legge regionale toscana disciplina il sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona, pubblici e privati, nell’ambito del sistema sociale integrato. L’obiettivo è garantire qualità, adeguatezza delle prestazioni, tutela dei diritti di cittadinanza sociale e pluralità dell’offerta.

Ambito di applicazione e finalità

L’accreditamento riguarda:

  • strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private;
  • servizi di assistenza domiciliare;
  • altri servizi alla persona, compresi quelli nell’area dell’integrazione socio-sanitaria.

Per “altri servizi alla persona” si intende l’insieme dei servizi orientati a garantire uguaglianza rispetto ai diversi stati di bisogno, valorizzazione delle capacità personali e sostegno all’autonomia di soggetti non autosufficienti o in situazione di disagio.

Natura dell’accreditamento e effetti

L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento attuativo. Esso attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti ed ha validità su tutto il territorio regionale.

Per i soggetti pubblici l’accreditamento è obbligatorio. Costituisce inoltre condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato, nei limiti delle risorse disponibili.

I destinatari delle prestazioni possono scegliere tra strutture e servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, subordinatamente alla definizione di un progetto individuale di intervento e nel rispetto della disciplina ISEE e del fondo regionale per la non autosufficienza.

Requisiti per l’accreditamento

I requisiti riguardano l’intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e sono differenziati per tipologia di soggetto:

  • per le strutture: organizzazione del servizio, aspetti tecnico-professionali e formativi, modalità di rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori;
  • per l’assistenza domiciliare: organizzazione, professionalità ed esperienza, capacità di rispondere ai bisogni di cura a domicilio, rilevazione della soddisfazione degli utenti e, con limiti specifici, degli operatori;
  • per gli altri servizi alla persona: capacità organizzativa, competenza professionale ed esperienza socio-assistenziale adeguate a gestire situazioni complesse, rilevazione della soddisfazione di utenti e operatori.

I requisiti devono essere coerenti con le norme su sicurezza e regolarità del lavoro e tengono conto anche della promozione dei diritti di cittadinanza, della solidarietà, della coesione e della qualità della vita.

Il regolamento regionale definisce i requisiti generali di accreditamento per tipologia di struttura e servizio; i requisiti specifici sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, che individua anche gli indicatori per la verifica dei risultati.

Procedura di accreditamento delle strutture

Le strutture pubbliche e private individuate dalla normativa di settore, purché autorizzate al funzionamento, presentano domanda alla Giunta regionale.

La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti:

  • il possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
  • il possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalla deliberazione della Giunta.

La Giunta regionale rilascia l’accreditamento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, previa verifica della regolarità formale, e ne dà comunicazione alla struttura e al comune in cui essa è ubicata.

L’accreditamento dura 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza. Per il rinnovo, la struttura deve presentare una nuova istanza entro la scadenza, a pena di decadenza.

Se la struttura è nuovamente autorizzata per trasferimento di sede o modifica della tipologia di servizio, deve richiedere un nuovo accreditamento.

La Regione istituisce un elenco delle strutture accreditate, con adeguate forme di pubblicità e aggiornamento.

Procedura di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona

I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi non lucrativi, presentano istanza al comune nel cui territorio hanno la sede operativa.

Gli operatori individuali presentano istanza al comune presso il quale sono domiciliati. Per essi l’accreditamento è rilasciato, previa verifica della regolarità formale, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure, se del caso, dalla data di presentazione della documentazione prevista dal DPR 445/2000.

L’accreditamento non si applica agli operatori individuali impiegati in progetti di “Vita indipendente” e a coloro che prestano attività per legami personali con l’assistito fuori da qualsiasi rapporto contrattuale.

Il comune istituisce l’elenco degli erogatori accreditati, con pubblicità, aggiornamento e diffusione alle istituzioni interessate nel rispetto della protezione dei dati personali.

Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti

I soggetti accreditati devono effettuare periodicamente la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori fissati dalla Giunta regionale, per individuare eventuali azioni correttive e migliorare la qualità.

Per le strutture, la verifica va effettuata entro un anno dall’accreditamento e poi ogni anno; la documentazione deve essere trasmessa alla Giunta entro lo stesso termine, a pena di decadenza.

Per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, la verifica va effettuata entro un anno dall’accreditamento e poi annualmente; la documentazione va trasmessa al comune competente entro il medesimo termine, a pena di decadenza.

Controlli e conseguenze dell’irregolarità

Per le strutture, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla entro un anno dall’accreditamento il possesso dei requisiti generali e specifici. Il controllo riguarda tutte le strutture accreditate per la prima volta e, in caso di rinnovo, un campione secondo i criteri del regolamento.

Per i servizi, il comune effettua controlli entro 90 giorni dall’accreditamento e successivamente ogni anno sul mantenimento dei requisiti e sulla verifica dell’attività svolta.

In caso di esito negativo:

  • viene assegnato un termine di adeguamento non inferiore a 30 giorni;
  • se l’adeguamento non avviene, viene inviato un sollecito formale;
  • se persiste l’inadempimento, per le strutture la Giunta revoca l’accreditamento e non può concederlo nuovamente prima di 6 mesi; per i servizi il comune revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.

Decadenza automatica

La legge prevede casi di decadenza automatica dell’accreditamento.

Per le strutture, la decadenza opera se:

  • viene meno l’autorizzazione;
  • la comunicazione di adeguamento prevista dalla norma transitoria è effettuata oltre un anno dall’approvazione della deliberazione sui requisiti specifici;
  • la verifica annuale non viene trasmessa nei termini;
  • la struttura resta inattiva per un anno e non è in grado di effettuare la verifica.

Per i servizi, la decadenza opera se:

  • la comunicazione di adeguamento transitoria è oltre un anno dalla deliberazione sui requisiti specifici;
  • la verifica annuale non viene trasmessa nei termini.

Regolamento di attuazione e atti regionali

Il regolamento di attuazione disciplina:

  • i requisiti generali di accreditamento;
  • le modalità di concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;
  • numero, scelta, incompatibilità e funzionamento del Gruppo tecnico regionale di valutazione;
  • modalità e criteri dei controlli;
  • processi informativi regionali.

La Giunta regionale definisce inoltre, con deliberazione, i requisiti specifici per tipologia di servizio e gli indicatori di verifica.

Gruppo tecnico regionale di valutazione

Per i controlli sulle strutture la Giunta si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione e del relativo coordinatore. Il direttore della direzione competente costituisce il gruppo con proprio decreto.

I componenti sono esperti in qualità e valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato. Al coordinatore spettano indennità di carica e rimborso spese; ai valutatori spettano compenso e rimborso spese, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Processi informativi e pubblicità dei dati

La Regione definisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, i processi informativi necessari all’attivazione e all’implementazione del sistema, in coerenza con la normativa regionale e nazionale sull’amministrazione elettronica e sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni dell’elenco delle strutture accreditate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Disciplina transitoria

Le strutture e i servizi già accreditati devono adeguarsi, entro un anno dall’approvazione della deliberazione sui requisiti specifici, ai requisiti generali e specifici previsti dalla nuova disciplina.

Entro lo stesso termine devono comunicare l’avvenuto adeguamento:

  • le strutture, alla Regione, che lo segnala al comune;
  • i servizi, al comune.

Per le strutture, l’accreditamento decorre per 5 anni dalla data della comunicazione di adeguamento.

Entro un anno dalla comunicazione di adeguamento e poi annualmente, strutture e servizi già accreditati devono effettuare la verifica dell’attività svolta e trasmettere la relativa documentazione. Su tali soggetti il controllo successivo è svolto, per le strutture, dalla Giunta con il Gruppo tecnico e, per i servizi, dal comune.

Obsolescenza pratica

L’atto conserva una disciplina generale ancora utile per l’accreditamento dei servizi sociali toscani, ma alcune parti originarie sono state abrogate o sostituite. Non risultano, tuttavia, elementi tali da renderlo complessivamente obsoleto, poiché la materia dell’accreditamento è tuttora operativa.

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