L.R. Toscana 83/2009
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 41/2005 riallineando la programmazione sociale al piano sanitario e sociale integrato regionale e al piano integrato di salute zonale. Ridefinisce ruoli di comuni, conferenza zonale dei sindaci, coordinatore sociale e segreteria amministrativa, introduce il criterio ISEE per l’accesso alle prestazioni e abroga norme su piano di zona e società della salute non più coerenti con il nuovo assetto.
Modifiche alla disciplina toscana dei servizi sociali e della programmazione socio-sanitaria
Modifiche alla disciplina toscana dei servizi sociali e della programmazione socio-sanitaria
La legge regionale Toscana n. 83 del 2009 interviene in modo ampio sulla l.r. 41/2005, aggiornando il sistema integrato di interventi e servizi sociali al nuovo assetto di programmazione sanitaria e sociale regionale e zonale. Il provvedimento coordina la disciplina con la l.r. 40/2005 e ridefinisce alcune funzioni degli enti locali e degli organismi di zona.
Programmazione regionale e zonale
La programmazione regionale degli interventi e servizi sociali viene ricondotta al piano sanitario e sociale integrato regionale. In parallelo, la programmazione zonale a livello di zona-distretto è definita dal piano integrato di salute.
La legge sostituisce, in più disposizioni della l.r. 41/2005, i riferimenti al precedente “piano integrato sociale regionale” con il nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, allineando così l’intera disciplina alla riforma della programmazione socio-sanitaria.
Ruolo dei comuni e della conferenza zonale dei sindaci
I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato tramite l’approvazione dei piani integrati di salute e concorrono alla programmazione regionale secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Viene inoltre sostituita la precedente formulazione relativa all’“articolazione zonale della conferenza dei sindaci” con la conferenza zonale dei sindaci, che assume un ruolo centrale nella governance di zona.
Comunità montane e zone-distretto
Ove non sia costituita la società della salute, la comunità montana può approvare il piano integrato di salute solo se ricorrono congiuntamente queste condizioni:
- coincidenza totale tra l’ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;
- delega ai comuni delle funzioni amministrative di loro titolarità.
La Regione è chiamata a favorire il coordinamento tra il piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti di programmazione delle politiche regionali per le montagne toscane, oltre a promuovere intese e accordi interregionali per le zone di confine.
Gestione degli interventi e struttura organizzativa di zona
Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all’azienda unità sanitaria locale.
Per la gestione e il coordinamento a livello zonale, la legge ridefinisce due figure/strutture chiave:
Coordinatore sociale
Ove non sia costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, d’intesa con l’ASL, individua un coordinatore sociale di zona-distretto. Questi:
- è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
- coordina gli interventi della rete locale dei servizi;
- fa parte dell’ufficio di direzione previsto dalla l.r. 40/2005.
Se invece la società della salute è costituita, il coordinatore sociale è individuato secondo le regole della l.r. 40/2005.
Segreteria amministrativa
Ove non sia costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci è assistita dalla segreteria amministrativa, le cui funzioni sono definite dalla stessa conferenza. La segreteria può essere costituita come ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l’ASL della zona-distretto, con le modalità previste dal TUEL.
Relazione sullo stato di salute
La relazione sullo stato di salute, prevista dalla normativa sanitaria regionale, è predisposta in collaborazione con gli osservatori provinciali competenti territorialmente e trasmessa alla Giunta regionale entro 15 giorni dall’approvazione.
Criteri di accesso alle prestazioni e compartecipazione economica
Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute, ove costituite, devono adeguare i regolamenti di accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo, come criterio prioritario per la compartecipazione dell’utenza ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente tramite ISEE.
Abrogazioni e coordinamenti normativi
La legge abroga:
- l’articolo 30 della l.r. 41/2005, relativo al procedimento per l’approvazione del piano di zona;
- l’articolo 36 della l.r. 41/2005, relativo alle forme innovative di gestione unitaria e integrata dei servizi tra comuni e ASL, in particolare alla società della salute.
Sono inoltre aggiornati numerosi rinvii interni e terminologici della l.r. 41/2005, sostituendo riferimenti al piano integrato sociale regionale, alla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria e ad altre formulazioni non più coerenti con il nuovo sistema di programmazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 80/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 81/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 82/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Toscana 84/2009
- Legge · 29 dic 2009L.R. Toscana 87/2009
- Legge · 29 dic 2009L.R. Toscana 86/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →