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Legge

L.R. Toscana 80/2009

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Normativa regionaleL.R. Toscana 80/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana dell’agriturismo: amplia finalità e attività ammesse, riscrive requisiti di connessione e principalità dell’attività agricola, introduce DIA, classificazione, obblighi di comunicazione, controlli, sanzioni e norme transitorie. Le nuove regole si applicano dal regolamento di modifica del d.p.g.r. 46/R/2003; alcuni adeguamenti sono previsti entro 12 mesi o 3 anni.

Modifiche alla disciplina regionale toscana delle attività agrituristiche

Modifiche alla disciplina dell’agriturismo in Toscana

La legge regionale Toscana 28 dicembre 2009, n. 80 interviene in modo organico sulla l.r. 30/2003, ridefinendo finalità, attività agrituristiche ammesse, requisiti di connessione e principalità, procedure amministrative, controlli e sanzioni. La nuova disciplina opera nel territorio della Toscana e, per molte disposizioni, decorre dall’entrata in vigore del regolamento di modifica del d.p.g.r. 46/R/2003.

Finalità e impostazione generale

Il provvedimento amplia gli obiettivi dell’agriturismo, valorizzando il sostegno alle attività agricole, la promozione della filiera corta, l’uso di prodotti agricoli regionali e la promozione di attività rivolte anche a soggetti svantaggiati. Vengono inoltre rafforzate le funzioni didattiche, divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali.

Attività agrituristiche riconosciute

La legge ricomprende tra le attività agrituristiche:

  • l’alloggio in locali aziendali appositi;
  • l’ospitalità di campeggiatori in spazi aperti;
  • attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso-culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, riferite al mondo rurale;
  • la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi, nonché l’organizzazione di eventi promozionali, con utilizzo di prodotti aziendali integrati da prodotti di aziende agricole locali e da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto della filiera corta.

Le fattorie didattiche sono definite come attività didattiche rivolte a studenti di scuole di ogni ordine e grado e possono essere svolte anche fuori dall’ambito agrituristico.

Denominazione, segnaletica e commistione con altre attività

Viene estesa la tutela della denominazione “agrituristico” anche ai termini derivati. Nell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche i locali destinati ad attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole devono essere indicati con apposita segnaletica. La disciplina mira anche a chiarire la separazione tra attività agrituristica e altre attività svolte in azienda.

Soggetti legittimati, collaborazione tra aziende e lavoratori

Possono svolgere l’attività agrituristica gli imprenditori agricoli. È consentita la collaborazione tra imprenditori agricoli mediante accordi scritti per svolgere in comune attività agrituristiche, ma il requisito della principalità dell’attività agricola e i limiti di accoglienza devono essere rispettati da ciascuna azienda singolarmente.

Sono considerati lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, i familiari ex art. 230-bis c.c. e tutti i lavoratori con contratti ammessi nel settore agricolo.

Connessione con l’attività agricola e principalità

La connessione si realizza quando l’azienda, per estensione, dotazioni strutturali, varietà delle attività agricole, spazi, edifici e numero di addetti, è idonea anche all’agriturismo. Tale connessione deve sussistere insieme alla principalità dell’attività agricola.

La principalità è verificata a scelta dell’imprenditore, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il tempo annuo dedicato all’agriturismo è inferiore al tempo dedicato all’attività agricola;
  • la PLV agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è superiore alle entrate dell’attività agrituristica al netto dell’intermediazione dell’agenzia.

Il regolamento di attuazione individua criteri tecnici, ore lavorative standard e valori convenzionali, tenendo conto anche delle aziende montane.

Relazione agrituristica, DIA e avvio dell’attività

La principalità e la connessione sono dimostrate con una relazione sull’attività agrituristica resa in autodichiarazione e presentata tramite DUA e sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole. La relazione indica attività, consistenze produttive, criteri scelti per la principalità e strutture edilizie utilizzate.

L’esercizio dell’attività agrituristica è soggetto a DIA. L’attività può iniziare dalla data di presentazione della DIA. La DIA va presentata al comune competente tramite SUAP; il regolamento disciplina contenuto, modalità di presentazione e raccordo con i procedimenti edilizi e impiantistici.

Il nuovo titolare, in caso di trasferimento aziendale, deve aggiornare il fascicolo aziendale, redigere la relazione e presentare entro 30 giorni una nuova DIA. Ogni variazione dei requisiti o delle attività va comunicata secondo le modalità previste, con termini specifici.

Classificazione, prezzi e comunicazioni periodiche

La classificazione della struttura è obbligatoria e deve essere indicata nella DIA. La comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche della struttura va effettuata ogni anno entro il 1º ottobre alla provincia competente per i prezzi dal 1º gennaio successivo; per le aperture stagionali invernali la decorrenza è anticipata al 1º dicembre. Se non vi sono variazioni, la comunicazione annuale non è necessaria. Le variazioni di caratteristiche, servizi o classificazione devono essere comunicate entro 15 giorni.

Gli operatori devono inoltre esporre al pubblico la tabella riepilogativa con caratteristiche, prezzi e classificazione, rispettare i prezzi comunicati e non diffondere informazioni diverse da quelle ufficialmente rese.

Ospitalità in camere, unità abitative e spazi aperti

L’ospitalità si svolge in camere o unità abitative indipendenti negli immobili ammessi, nei limiti derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. È consentito, su richiesta dell’ospite, un letto supplementare per bambini fino a 12 anni, senza conteggio ai fini del limite massimo dei posti letto.

L’ospitalità in spazi aperti, in tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita entro la superficie minima fissata dal regolamento e nei limiti di principalità; può essere esclusa solo in zone espressamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

Attività didattiche, culturali, sportive e di ippoturismo

Le attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso-culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo possono essere organizzate anche fuori dai beni fondiari aziendali, purché resti rispettata la connessione con l’attività agricola.

Escursionismo e ippoturismo possono essere svolti anche senza connessione con l’attività agricola, ma in tal caso sono destinati esclusivamente agli ospiti che pernottano presso l’azienda agrituristica.

Somministrazione di pasti, bevande e eventi promozionali

La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese bevande alcoliche e superalcoliche, nonché degustazioni, assaggi ed eventi promozionali, deve basarsi su prodotti aziendali integrati da prodotti di aziende agricole locali e da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto della filiera corta.

Il regolamento di attuazione definisce i prodotti utilizzabili, le regole per gli eventi promozionali e le modalità con cui l’origine dei prodotti deve essere indicata in modo chiaro e obbligatorio ai clienti. Le aziende agrituristiche con produzione propria di prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare in azienda eventi promozionali rientranti nelle attività didattiche e culturali.

Strutture utilizzabili e requisiti edilizi

Le attività agrituristiche possono svolgersi in edifici con destinazione agricola o in edifici classificati come civile abitazione, nel rispetto delle categorie di immobili ammesse. Sono ricompresi anche edifici posti all’esterno dei beni fondiari per attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.

Per gli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche sono previste specifiche regole di computo nei programmi aziendali pluriennali; i volumi relativi continuano a essere considerati edifici produttivi agricoli per dieci anni.

Il regolamento può prevedere deroghe ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante, tenendo conto della ruralità degli edifici. Per gli immobili agrituristici va comunque assicurato un minimo di servizi igienico-sanitari. Per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche sono ammesse opere provvisionali quando, per motivi strutturali accertati, non sia applicabile la disciplina ordinaria.

Igiene, sicurezza e servizi

La preparazione e somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla normativa europea e statale in materia igienico-sanitaria. Il regolamento di attuazione deve prevedere procedure semplificate di autocontrollo per le aziende agrituristiche.

È disciplinata anche la macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali allevati in azienda, previa DIA e nel rispetto delle condizioni regolamentari su specie, quantità, locali e modalità di preparazione e consumo.

Per la somministrazione di pasti, il regolamento può individuare limiti tali da considerare sufficiente la cucina domestica, nel rispetto delle norme vigenti; è inoltre prevista la possibilità che la cucina sia utilizzata dagli ospiti, purché vi sia uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

Obblighi amministrativi degli operatori

Gli operatori agrituristici devono:

  • iniziare l’attività entro 90 giorni dalla DIA;
  • non sospendere l’attività per oltre 24 mesi nel triennio, se annuale;
  • rispettare i periodi di apertura e chiusura previsti per le attività non annuali;
  • esporre copia della DIA;
  • comunicare preventivamente al SUAP inizio, cessazione e chiusure temporanee;
  • rispettare limiti, modalità e prezzi comunicati;
  • esporre la tabella riepilogativa con caratteristiche e prezzi;
  • non diffondere informazioni diverse da quelle comunicate.

Le comunicazioni avvengono in via telematica secondo la l.r. 40/2009.

Vigilanza, controlli e archivi

La vigilanza è affidata ai comuni, mentre le province svolgono verifiche mirate su principalità, classificazione, prezzi, caratteristiche, prodotti utilizzati e rispetto delle norme sulle barriere architettoniche. I comuni effettuano annualmente controlli a campione su almeno il 10% delle strutture; le province su almeno il 10% delle strutture provinciali. I comuni devono trasmettere alla Regione una relazione annuale sui controlli.

È istituito/disciplinato l’archivio regionale delle aziende agrituristiche, alimentato dai dati delle DIA trasmessi dai comuni alla Giunta regionale in via telematica. I dati possono essere comunicati e diffusi anche telematicamente; l’accesso è garantito ai soggetti pubblici per motivi istituzionali.

Sanzioni e provvedimenti di sospensione o cessazione

Sono previste sanzioni per l’esercizio senza titolo abilitativo, per l’uso indebito della denominazione “agriturismo/agrituristico” o di denominazioni alterate, per informazioni ingannevoli, per violazioni dei limiti e degli obblighi amministrativi, per prezzi non conformi e per uso non conforme dei prodotti nella somministrazione.

In caso di esercizio senza titolo il comune ordina la chiusura e l’imprenditore non può intraprendere nuovamente l’attività per 12 mesi. Sono inoltre previsti:

  • sospensione da 1 a 30 giorni per violazione dei limiti di recettività o in caso di reiterazione;
  • termine fino a 6 mesi per ripristinare requisiti oggettivi mancanti;
  • cessazione dell’attività se i requisiti non vengono ripristinati o se vengono meno i requisiti soggettivi;
  • cessazione anche in caso di sospensione non comunicata.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto e agli enti competenti per l’eventuale revoca dei benefici pubblici.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere modificato il regolamento attuativo. Le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso, che si concludono secondo la disciplina previgente salvo ritiro dell’istanza. I titoli abilitativi già conseguiti restano validi fino a un massimo di tre anni dall’ultima variazione o conferma della relazione agrituristica; entro tale termine gli imprenditori devono adeguarsi alle nuove regole su relazione e requisiti.

Le strutture già in esercizio devono adeguarsi alle disposizioni sulla segnaletica dei locali e sui requisiti relativi alla conformità accessibilità/barriere architettoniche entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle relative modifiche.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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