L.R. Toscana 81/2009
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 38/2002: ridefinisce i soggetti destinatari dei contributi annuali regionali per attività di ricerca, divulgazione e didattica; disciplina la Fondazione del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema; prevede un contributo transitorio al Comune di Stazzema fino alla costituzione della fondazione entro un anno dall’entrata in vigore; abroga alcune disposizioni e la l.r. 63/1995.
Modifiche alla disciplina toscana su antifascismo, Resistenza e Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema
Modifiche alla tutela del patrimonio dell’antifascismo e della Resistenza in Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza, nonché sulla gestione del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema. La portata è limitata al territorio della Regione Toscana.
Soggetti destinatari dei contributi regionali
La Regione promuove la conservazione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza tramite un contributo finanziario annuale a favore di:
- Istituto Storico della Resistenza in Toscana;
- Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana”;
- Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;
- Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale con sede in Toscana, associati all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
Il contributo è destinato a:
- attività di ricerca, divulgazione ed eventi;
- raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
- attività didattica per le scuole.
A tali soggetti possono inoltre essere messi a disposizione beni immobili di proprietà regionale.
Fondazione e gestione del Parco nazionale della pace
La Regione individua nella fondazione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, in attuazione della legge statale istitutiva del Parco. La fondazione è costituita su iniziativa del Comune di Stazzema, nel rispetto di specifici indirizzi:
- finalità statutarie improntate alla cultura della pace, alla memoria storica e all’integrazione tra i popoli;
- svolgimento di attività come manifestazioni, incontri, convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
- promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
- istituzione o contributo alla creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e del movimento pacifista italiano e internazionale;
- assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito alla pace, al disarmo e alla collaborazione internazionale.
La norma riconosce anche il ruolo del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant’Anna di Stazzema nell’ambito delle attività della fondazione.
Competenze del Comune di Stazzema
Il Comune di Stazzema provvede a:
- determinare i confini del Parco nazionale della pace;
- redigere il progetto di sistemazione dell’area destinata al Parco.
Regime transitorio per il Comune di Stazzema
Fino alla costituzione della fondazione, da perfezionarsi entro un anno dall’entrata in vigore della norma, la Regione sostiene il Comune di Stazzema con un contributo annuale per iniziative e manifestazioni finalizzate all’esaltazione dei valori storici e civili rappresentati da Sant’Anna di Stazzema.
La Giunta regionale determina il contributo con propria deliberazione. Dalla data di iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche, il contributo regionale al Comune cessa e viene devoluto alla fondazione.
Sono comunque salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della precedente disciplina regionale.
Abrogazioni
Sono abrogati:
- gli articoli 3, 8 e 9 della l.r. Toscana 38/2002;
- la l.r. Toscana 63/1995, relativa all’intervento a sostegno dell’Istituto storico della Resistenza.
Rilevanza pratica attuale
La legge ha natura principalmente modificativa e transitoria: la parte relativa al contributo al Comune di Stazzema aveva efficacia solo fino alla costituzione della fondazione entro un anno dall’entrata in vigore. Restano invece rilevanti le disposizioni consolidate sulla disciplina dei soggetti beneficiari e sulla gestione del Parco nazionale della pace, nei limiti della normativa vigente nel testo coordinato.
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