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Legge

L.R. Toscana 87/2009

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Normativa regionaleL.R. Toscana 87/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza in Toscana la società ARRR S.p.A., portandola a capitale pubblico e affidandole compiti in house su rifiuti, bonifiche ed energia. Disciplina partecipazione, controllo, organi e finanziamento; prevede una fase transitoria per la dismissione dei soci privati. Le modifiche alla l.r. 25/1998 decorrono dall’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro imprese.

Trasformazione di ARRR S.p.A. in società regionale pubblica e adeguamento della disciplina sui rifiuti

Trasformazione di ARRR S.p.A. e disciplina della società regionale

La legge regionale toscana riorganizza la società Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR S.p.A.), rendendola una società a capitale sociale pubblico operante a supporto della Regione e degli enti pubblici nei settori dei rifiuti, delle bonifiche e dell’energia. Il provvedimento definisce anche il regime di governance, controllo, finanziamento e i rapporti con la legge regionale sui rifiuti.

Ambito di attività e finalità della società

ARRR S.p.A. opera come soggetto di supporto, nel rispetto dei requisiti delle società in house, per attività di interesse generale e strumentali alle funzioni istituzionali regionali e degli enti pubblici coinvolti. L’oggetto sociale comprende, in sintesi, funzioni di monitoraggio, assistenza tecnica, gestione dati, informazione e supporto operativo soprattutto in materia ambientale ed energetica.

Tra le attività rientrano in particolare:

  • certificazione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e verifica dell’efficacia dei sistemi di raccolta;
  • osservatorio su produzione dei rifiuti, raccolte differenziate e tariffe;
  • verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica;
  • gestione e sviluppo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
  • supporto alla Regione e agli enti locali in politiche di sviluppo sostenibile, rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati;
  • elaborazione di applicativi software, banche dati, progetti e studi;
  • campagne informative e formative per cittadini e scuole;
  • partecipazione a programmi comunitari nel settore rifiuti, bonifiche ed energia.

Sono inoltre previste attività di formazione e aggiornamento professionale, soprattutto per i soggetti che svolgono ispezioni sugli impianti termici e certificazione energetica degli edifici.

Partecipazione societaria e vincoli sul capitale

La Regione deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale. Possono partecipare anche le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani indicate dalla normativa regionale.

La partecipazione degli altri soggetti può avvenire:

  • mediante sottoscrizione di aumento di capitale;
  • mediante acquisto di azioni esistenti.

Le autorità di ambito possono detenere una quota non superiore al 3% del capitale di nuova sottoscrizione o di quello offerto in vendita. Le partecipazioni non sono cedibili a soggetti diversi da quelli ammessi dalla legge.

Controllo analogo e collegio di direzione

Quando la Regione è unico socio, esercita sulla società un controllo analogo a quello sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione.

Se partecipano anche gli altri soggetti pubblici ammessi, il controllo è esercitato dai soci tramite un collegio di direzione, costituito con convenzione che ne regola anche il funzionamento. La convenzione è predisposta d’intesa tra gli enti soci e richiede preventiva approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il collegio di direzione:

  • attribuisce voto e responsabilità in proporzione alla quota posseduta nella società;
  • decide a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Indirizzi, piano delle attività e rapporti annuali

Ogni anno, entro il 31 ottobre, la Giunta regionale individua:

  • le attività affidate alla società, distinguendole tra istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;
  • il corrispettivo annuale per le attività continuative e, se presenti, per quelle non continuative;
  • le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
  • gli indirizzi generali per attività, gestione e controllo.

Se la Regione è unico socio, la società predispone entro il 30 novembre il piano delle attività con il bilancio previsionale economico, che la Giunta approva entro il 31 dicembre. Se partecipano anche altri soggetti, il piano e il bilancio sono elaborati dalla società sulla base degli indirizzi dei partecipanti e approvati dal collegio di direzione entro il 31 dicembre, con contestuale indirizzo al consiglio di amministrazione.

La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti, sulle risultanze del bilancio di esercizio e sugli indirizzi futuri.

Controlli sugli atti di gestione

Quando la società è partecipata solo dalla Regione, la Giunta regionale controlla i principali atti di gestione, in particolare:

  • bilancio previsionale economico e bilancio di esercizio;
  • atti di gestione straordinaria del patrimonio;
  • operazioni di indebitamento e finanza strutturata;
  • dotazione organica e contratti di consulenza;
  • altri atti di particolare rilevanza individuati dalla stessa Giunta.

Il controllo verifica la coerenza con il piano delle attività e con gli indirizzi regionali. Il parere deve essere reso entro 45 giorni; decorso il termine, si intende comunque espresso. In caso di parere negativo, l’atto è rinviato al consiglio di amministrazione per l’adeguamento. La Giunta può anche disporre ispezioni e controlli in qualsiasi momento.

Se vi sono altri soci pubblici, i controlli sono svolti dal collegio di direzione.

Organi societari e collegio sindacale

L’organo amministrativo della società è stabilito dall’assemblea dei soci in conformità alla disciplina statale sulle società partecipate e nominato nel rispetto delle norme regionali su nomine e designazioni.

Il collegio sindacale è composto da:

  • tre membri effettivi;
  • due supplenti.

I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio è nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente, assicurando la rappresentanza delle minoranze. Se partecipano anche altri soggetti pubblici, la nomina avviene entro una rosa proposta dal collegio di direzione. Il compenso è determinato dallo statuto nei limiti della disciplina regionale sulle società partecipate.

Classificazione delle attività istituzionali e finanziamento

La disciplina distingue tra:

  • attività istituzionali a carattere continuativo, che comprendono le attività dalla lettera a) alla lettera e) dell’oggetto sociale;
  • attività istituzionali a carattere non continuativo, che comprendono le attività dalla lettera f) alla lettera n).

Le attività continuative sono finanziate mediante un corrispettivo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, definito con legge regionale di bilancio e destinato a coprire tutti i costi, diretti e indiretti. Le attività non continuative, se richieste, sono finanziate con corrispettivi determinati nel piano annuale delle attività, nel rispetto dei requisiti dell’in house providing.

Regime transitorio e dismissione dei soci non regionali

La legge prevedeva un passaggio transitorio per rendere la società interamente pubblica. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale doveva promuovere gli adempimenti per la dismissione delle partecipazioni dei soggetti diversi dalla Regione mediante riduzione del capitale sociale.

Entro 90 giorni dal completamento di tali procedure, l’assemblea doveva adeguare atto costitutivo e statuto alla nuova disciplina, previa approvazione della Giunta.

Abrogazioni collegate

Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto nel registro delle imprese cessano le precedenti discipline regionali sul recupero dei rifiuti richiamate dalla legge, con abrogazione espressa delle principali disposizioni della normativa degli anni 1988, 1989, 1993 e 1995 in materia di rifiuti e bonifiche.

Modifiche alla legge regionale 25/1998 sui rifiuti e sulle bonifiche

La legge aggiorna la disciplina regionale sui rifiuti, attribuendo a ARRR S.p.A. un ruolo più definito e operativo.

In particolare, la società può effettuare la verifica dei parametri relativi alle priorità previste dalla normativa sui rifiuti. Inoltre, la Giunta regionale definisce un metodo standard per certificare le percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni comune e in ogni ATO; gli accertamenti possono essere svolti direttamente dall’amministrazione regionale oppure da ARRR S.p.A.

Flussi informativi e rapporto annuale sui rifiuti

Province, osservatori provinciali e ARPAT devono trasmettere alla società i dati di cui dispongono in materia di gestione dei rifiuti. ARPAT trasmette annualmente anche i dati relativi al modello unico di dichiarazione ambientale.

I dati, una volta coordinati e organizzati dalla società, devono essere resi sistematicamente disponibili ai soggetti interessati e agli ambiti territoriali ottimali. ARRR S.p.A. redige inoltre, d’intesa con ARPAT, un rapporto annuale.

Efficacia differita delle modifiche alla l.r. 25/1998

Le modifiche alla legge regionale sui rifiuti acquistano efficacia solo dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto nel registro delle imprese. Questo segna il momento di piena operatività del nuovo assetto societario e della disciplina ad esso collegata.

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