L.R. Toscana 84/2009
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana lo svolgimento, in sicurezza, di soggiorni didattico-educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro. Regola tipologie ammesse, autorizzazione comunale, esonero per soggiorni sotto 4 giorni, attività alimentari, campeggio in aree protette e patrimonio agricolo-forestale, vigilanza e sanzioni.
Disposizioni per i soggiorni didattico-educativi in Toscana
Disposizioni per i soggiorni didattico-educativi in Toscana
La legge regionale disciplina lo svolgimento, nel territorio della Toscana, di soggiorni didattico-educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro. L’obiettivo è favorire un’esperienza educativa e formativa per i giovani, garantendo sicurezza e rispetto dei luoghi interessati.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i soggiorni didattico-educativi svolti in Toscana da soggetti senza scopo di lucro. La Regione ne riconosce il valore educativo e ne promuove la diffusione in coerenza con gli obiettivi della normativa regionale su istruzione, orientamento e formazione professionale.
Tipologie di soggiorno disciplinate
Sono ricompresi due modelli di soggiorno:
- i campeggi temporanei previsti dalla normativa turistica regionale, con durata massima di 20 giorni come indicata nell’autorizzazione comunale;
- i soggiorni in accantonamento, anch’essi fino a 20 giorni, svolti in immobili abitabili con caratteristiche di civile abitazione e dotati di adeguati servizi igienici e docce secondo i parametri richiamati dalla normativa attuativa del turismo.
Autorizzazione comunale e procedura
Lo svolgimento è subordinato ad autorizzazione del comune territorialmente competente, sulla base di domanda presentata dal legale rappresentante dell’ente o associazione, o da un delegato, almeno 40 giorni prima dell’inizio. Nella domanda devono essere dichiarati o autocertificati i requisiti e le condizioni previsti dagli allegati tecnici richiamati dalla legge. Se il comune non comunica un accoglimento o un diniego scritto e motivato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende concessa per silenzio-assenso. In caso di eventi fortuiti e imprevedibili che impongano la presentazione di una nuova richiesta a un comune diverso, il comune competente può derogare ai termini ordinari. Per soggiorni di durata inferiore a 4 giorni l’autorizzazione non è richiesta, ma restano fermi i requisiti e le condizioni previste dalla legge.
Sportello unico e semplificazione amministrativa
La Giunta regionale favorisce la costituzione, da parte dei comuni, di uno sportello unico per la gestione delle richieste di autorizzazione e per l’acquisizione degli ulteriori atti necessari da soggetti terzi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta promuove inoltre un protocollo tra i soggetti istituzionali interessati per definire modalità operative, costi specifici e relativa ripartizione.
Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti
Le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti, nell’ambito dei soggiorni, sono assimilate all’autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati o manipolati sono destinati esclusivamente al consumo interno del soggiorno e non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso.
Campeggio nelle aree protette e patrimonio agricolo-forestale
L’attività di campeggio è ammessa nelle aree protette nel rispetto della disciplina statale sulle aree protette e dei regolamenti degli enti gestori. La Giunta regionale deve adottare specifici indirizzi, entro 180 giorni, per rendere il più possibile omogenea la disciplina dell’attività di campeggio, con particolare riguardo a preparazione dei cibi, risorsa idrica e reflui, WC chimici e ripristino dei luoghi. La Regione e gli altri enti pubblici favoriscono inoltre la fruizione dei complessi agricolo-forestali e dei patrimoni agro-silvo-pastorali. Il campeggio è riconosciuto come uso sociale del bosco. Nei beni del patrimonio agricolo forestale regionale l’autorizzazione comunale deve essere integrata con quella prevista dalla disciplina forestale regionale.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’osservanza della legge spetta ai comuni, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e di quella sanitaria. Le principali conseguenze sanzionatorie sono:
- svolgimento non autorizzato: sanzione da 200 a 500 euro e chiusura del soggiorno;
- reiterazione della violazione entro due anni: sanzione di 2.000 euro e divieto di ottenere autorizzazioni per almeno 3 anni;
- violazione delle prescrizioni contenute negli allegati tecnici, non sanata entro 48 ore dalla notifica: il sindaco può revocare l’autorizzazione;
- seconda revoca entro due anni: divieto di autorizzazione per un anno.
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