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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Potenza, Sezione 1

per l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi, non opposti, emessi dal Tribunale di Matera n. 281/2024 e n. 95/2025.

Giustizia amministrativa202500376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di due decreti ingiuntivi non opposti emessi dal Tribunale di Matera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l'ottemperanza di due decreti ingiuntivi non opposti, con i quali il Tribunale di Matera aveva ordinato al Comune il pagamento di somme per capitale, interessi moratori e spese della fase monitoria. I decreti erano stati dichiarati provvisoriamente esecutivi, notificati in forma esecutiva al Comune e solo parzialmente adempiuti. Residua un credito di euro 8.568,20 in relazione al primo decreto e di euro 35.584,50, oltre agli ulteriori interessi moratori da determinare, in relazione al secondo. La ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa previa notificazione dell'atto di precetto e per l'esistenza dello stato di dissesto finanziario. Ha inoltre contestato, in fatto, il mancato integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni di rito. L'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme non deve essere preceduta dalla notificazione di un atto di precetto, che riguarda la diversa fase dell'esecuzione forzata davanti al giudice ordinario. Non opera inoltre il divieto di azioni esecutive previsto per gli enti in dissesto, poiché i fatti costitutivi dei crediti azionati erano successivi alla dichiarazione di dissesto e, pertanto, i crediti non rientravano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Nel merito, il giudizio di ottemperanza è ammissibile per decreti ingiuntivi non opposti; risultavano rispettati i termini processuali e il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. In applicazione delle regole sull'onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie e del principio di non contestazione, il TAR ha ritenuto provato il perdurante inadempimento del Comune, limitatamente agli importi residui dopo i pagamenti parziali. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di eseguire integralmente i decreti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Matera, o un suo delegato, ponendo a carico del Comune il compenso commissariale, liquidato in euro 1.500,00 oltre spese. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine per proporre l'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    Disciplina il rito camerale e i relativi termini processuali, ritenuti rispettati.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

    Il divieto di azioni esecutive per gli enti in dissesto riguarda soltanto i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; non si applica ai crediti sorti da fatti costitutivi successivi alla dichiarazione di dissesto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'azione; il requisito risultava soddisfatto.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione contribuisce a fondare la prova del perdurante inadempimento relativamente agli importi residui.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002

    Utilizzato per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, quando il titolo abbia natura esecutiva e contenga una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme.
  • L'esperimento dell'azione di ottemperanza non richiede la previa notificazione di un atto di precetto, poiché il precetto appartiene alla distinta fase dell'esecuzione forzata davanti al giudice ordinario.
  • Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti di un ente locale in dissesto riguarda esclusivamente i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; sono estranei a tale divieto i crediti il cui fatto costitutivo sia successivo alla dichiarazione di dissesto.
  • Una volta notificato il titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, l'inadempimento può essere ritenuto provato, quanto agli importi residui dopo pagamenti parziali, sulla base delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione quando l'amministrazione non contesti specificamente gli elementi fattuali dedotti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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